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Questo articolo è stato pubblicato il 20 settembre 2010 alle ore 08:06.
PAGINA A CURA DI
Alessandro Rota Porta
La rateizzazione dei debiti Inps iscritti a ruolo non prevede più la doppia procedura Inps o esattoria: è questa la principale novità introdotta dalla circolare n. 106 del 3 agosto scorso. Da questa data non è più infatti possibile rivolgersi all'Inps per dilazionare i debiti contributivi già notificati con cartella esattoriale: con la disposizione l'istituto si allinea alle metodologie adottate da altri enti (si veda l'articolo a fianco). Mentre con le regole precedenti erano previste due tipologie di dilazioni, alternativamente presso l'Inps (massimo 60 rate) o presso Equitalia (massimo 72 rate), ora per le partite iscritte a ruolo il contribuente dovrà inoltrare la domanda di rateizzazione esclusivamente all'agente della riscossione che dovrà valutare il rispetto delle condizioni per l'eventuale accoglimento. Rimangono valide le dilazioni su cartella già concesse, fatta salva l'eventuale revoca da parte dell'Inps nel caso di mancato rispetto del piano di ammortamento.
Il provvedimento dispone anche altre modifiche per la concessione del pagamento dilazionato delle scoperture, soprattutto nell'ottica di agevolare le imprese in difficoltà nell'accesso al versamento rateale della contribuzione. Si parla a questo punto dei soli debiti ancora in fase amministrativa, la cui gestione rimane di competenza dell'Inps: mancati versamenti alle scadenze di legge, debiti richiesti mezzo avviso bonario, debiti in fase legale ma non ancora iscritti a ruolo, partite già affidate all'esattoria ma per le quali non sia ancora avvenuta la notifica della cartella di pagamento.
In primo luogo, all'atto dell'istanza, il datore di lavoro non è più tenuto al versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, pur rimanendo fermo l'obbligo dell'Inps di effettuare la segnalazione del reato all'autorità giudiziaria. Su questo punto potranno emergere grosse problematiche nel caso in cui, anche in presenza di istanza accolta, il debitore si veda notificare dalla Procura l'ipotesi di reato. Una facilitazione - quella annunciata - che rimane sulla carta poiché sarà comunque necessario cercare di versare tali somme, per non incorrere nella denuncia penale.