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Norme e Tributi Approfondimenti

Al dipendente reintegrato spettano gli arretrati

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Questo articolo è stato pubblicato il 20 settembre 2010 alle ore 08:05.


Il dipendente avviato obbligatoriamente al lavoro e sospeso dal servizio in attesa della decisione della commissione medica sull'attitudine alle mansioni assegnate ha diritto alle retribuzioni maturate anche se i sanitari lo ritengono "abile" solo in attività sedentarie. La decisione, infatti, anche se conferma l'impossibilità di utilizzare la persona in quelle mansioni, si deve considerare favorevole all'interessato, dal momento che ne riconosce un'astratta attitudine al lavoro. Con la conseguenza che il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del collegio medico, è obbligato a reintegrarlo in servizio e a corrispondergli gli stipendi non pagati durante il periodo di sospensione.
Sono queste le conclusioni raggiunte dalla sezione lavoro della Cassazione con la sentenza 19349/2010 che ha respinto il ricorso di una società nei confronti di un lavoratore.
L'uomo, invalido avviato al lavoro, era stato sottoposto ad accertamento medico presso l'Asl per verificare la sua utilizzabilità presso l'impresa e, nel frattempo, sospeso dal servizio. La commissione medica, dopo un lungo periodo di attesa, lo ha ritenuto inidoneo all'attività di manovale svolta fino ad allora, ma tuttavia utilizzabile in mansioni sedentarie. Per questo motivo il dipendente si è rivolto al giudice per chiedere il pagamento delle retribuzioni spettanti tra la data della sospensione e l'effettivo reinserimento in servizio.
L'impresa si è opposta alla domanda chiedendo, dal canto suo, la condanna dell'Asl al risarcimento del danno per il ritardo nell'adempimento della visita.
I giudici hanno accolto la domanda del lavoratore sostenendo che la decisione della commissione medica si doveva considerare a lui favorevole perché l'uomo era stato comunque ritenuto idoneo a mansioni sedentarie. L'impresa, inoltre, non aveva fornito alcuna prova circa l'impossibilità di utilizzare il dipendente in altre attività all'interno dell'azienda, con la conseguenza che il ricorrente aveva diritto alla reintegra in servizio e al pagamento delle retribuzioni non corrisposte durante la sospensione. Per quanto riguarda, invece, la domanda di risarcimento proposta dal l'impresa nei confronti dell'Asl il collegio di merito ha sostenuto che non esistevano elementi per affermarne la responsabilità dal momento che il ritardo era dovuto a ragioni organizzative non verificabili.

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Tags Correlati: Asl | Corte di Cassazione |

 

La vicenda si è quindi spostata in Cassazione dove l'impresa ha sostenuto che l'obbligo per il datore di lavoro di retribuire il dipendente durante il periodo di sospensione presuppone che la decisione del collegio medico sia stata favorevole all'interessato, mentre in questo caso al termine della visita l'uomo è stato ritenuto non utilizzabile nelle mansioni assegnate ma solo in altre non presenti in azienda. In pratica i giudici di merito non avrebbero considerato che nel cantiere di lavoro non esistevano mansioni compatibili con le condizioni del ricorrente e che era stato lo stesso istante ad aver chiesto di essere sospeso dal servizio.
Le osservazioni non hanno convinto i giudici di legittimità secondo i quali l'obbligo dell'imprenditore di occupare una determinata percentuale di invalidi discende dal dovere di solidarietà sociale e costituisce un peso imposto dalla legge alle aziende. In questo contesto è, quindi, irrilevante il soggetto dal quale proviene la richiesta di accertamento medico, mentre l'onere di pagare le retribuzioni maturate medio tempore durante la sospensione presuppone solo che il giudizio della commissione medica sia stato positivo.
Nel caso in esame, ha concluso la Cassazione, la valutazione espressa si deve considerare favorevole al lavoratore dal momento che la commissione medica, alla quale è attribuito il potere di indicare mansioni alternative e compatibili con le condizioni di salute dell'invalido, ha riconosciuto la sua idoneità a mansioni sedentarie.
www.guidaaldiritto.
ilsole24ore.com
Il testo della sentenza
I passaggi della decisione
IN ATTESA DI GIUDIZIO
Il lavoratore, invalido avviato al lavoro, era stato sospeso dal servizio in attesa di un accertamento medico presso l'Asl per verificare la sua
utilizzabilità presso l'impresa.
La commissione medica, dopo un lungo periodo,
lo ha ritenuto inidoneo all'attività di manovale,
ma utilizzabile in mansioni sedentarie.
IL RITARDO DELLA ASL
Il dipendente si è rivolto al giudice per chiedere
il pagamento delle retribuzioni spettanti
tra la data della sospensione e l'effettivo reinserimento in servizio.
L'impresa si è opposta alla domanda chiedendo,
dal canto suo, la condanna dell'Asl al risarcimento del danno per il ritardo nell'adempimento
della visita.
RIENTRO IN SERVIZIO
L'Asl non deve risarcire per l'assenza
di elementi di responsabilità e perché il ritardo
era dovuto a ragioni organizzative non verificabili.
Al ricorrente spettano la reintegrazione
e le retribuzioni non pagate, anche perché
l'azienda non ha dimostrato di non poterlo
utilizzare in altre mansioni.
IL VERDETTO
È irrilevante, secondo le conclusioni a cui
sono giunti i giudici della Cassazione, che sia
stato il dipendente a richiedere l'accertamento
del collegio medico sull'attitudine
alle mansioni assegnate.
L'onere di pagare le retribuzioni maturate durante
la sospensione presuppone solo che il giudizio
della commissione medica sia stato positivo

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