Storia dell'articolo
Chiudi
Questo articolo è stato pubblicato il 20 settembre 2010 alle ore 08:03.
Con il Dlgs 150/09 la misurazione delle performance diventa essenziale per il miglioramento della Pa italiana e gli organismi indipendenti di valutazione (Oiv) rappresentano uno strumento fondamentale per permettere il processo di valutazione della performance organizzativa e individuale.
L'ambito di applicazione della riforma è a geometria variabile, in quanto ci sono norme rientranti nella potestà legislativa esclusiva dello Stato e direttamente applicabili alle regioni, e norme che costituiscono solo principi fondamentali dell'ordinamento cui si adeguano le amministrazioni territoriali. Per gli Oiv non c'è assoluta chiarezza sul loro funzionamento, nei ministeri e negli "altri" enti, nonostante l'ottima delibera 4/10 Civit. D'altra parte la novità ha bisogno di sperimentazione e di approfondimenti sul campo.
Di certo oltre i ministeri (e gli organismi assimilabili dal Dlgs 150/09) esistono migliaia di altri piccoli-medi-grandi enti territoriali (come comuni, province, camere di commercio) in cui dovranno essere nominati i componenti degli Oiv, in forma monocratica o meno. La qualità di questi componenti, intesa come autorità e autorevolezza degli stessi, così come voluta dal legislatore e specificata nella delibera 4 della Civit, deve essere elevata, per non vanificare tutta la riforma Brunetta. Un dato oggettivo è che in Italia si stimano solamente centinaia (esagerando, un migliaio) di soggetti candidabili nell'Oiv, con "tutti" i requisiti relativi all'area delle conoscenze, dei requisiti di base generali, delle esperienze professionali, delle capacità, così come indicato in dettaglio dalla autorità Civit. Si rammenta che nella storica Associazione italiana di valutazione, l'organismo più accreditato in Italia in materia di valutazione pubblica, sono presenti meno di 400 soci valutatori (tra accademici, manager pubblici e professionisti).
Il problema all'orizzonte nasce dalla esclusività del rapporto per i componenti degli Oiv, come definito dal punto 2.8 della delibera 4 Civit: infatti, se tale condizione appare comprensibile per i ministeri (e altri organismi assimilati dalla norma), risulta assurda per gli enti territoriali.