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Questo articolo è stato pubblicato il 20 settembre 2010 alle ore 08:06.
Il ricorso introduttivo privo della sottoscrizione del difensore non è nullo se la firma del legale risulta apposta nella procura alla lite, redatta in calce o a margine del ricorso stesso. A ribadirlo la Cassazione che, con le ordinanze n. 19123 e n. 19122/10, ha accolto la censura sollevata dalla contribuente (nel caso specifico, una Spa in liquidazione).
La società aveva impugnato separatamente due avvisi di accertamento notificati dall'ufficio locale dell'agenzia delle Entrate competente. I distinti ricorsi introduttivi erano stati sottoscritti dalla parte non abilitata a stare in giudizio personalmente, mentre la firma del difensore risultava apposta soltanto nella procura o mandato alla lite. I giudici sia di primo che di secondo grado hanno ritenuto inammissibile l'atto introduttivo, in base all'articolo 18 del vigente Dlgs 546/92, per assenza di sottoscrizione da parte del difensore della ricorrente. In particolare, la Ctr ha ritenuto inammissibile il ricorso introduttivo, pur in presenza della sottoscrizione del difensore in calce alla procura alla lite.
Secondo la Suprema corte, invece, le commissioni tributarie non hanno fatto buon governo del principio di diritto, secondo il quale in tema di contenzioso tributario la firma apposta dal difensore per l'autenticazione della procura (mandato ad litem) in calce o a margine del ricorso introduttivo consente di riferire al difensore stesso anche la paternità del medesimo ricorso (sezione tributaria, fra tante, sentenze n. 21326 del 3 ottobre 2006 e n. 15313 del 29 novembre 2000). Questo perché la sottoscrizione apposta dal difensore per autenticare la firma del proprio assistito assolve il duplice scopo di certificare la genuinità della firma e di sottoscrivere l'atto cui il mandato inerisce.
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