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Questo articolo è stato pubblicato il 20 settembre 2010 alle ore 08:00.
Per la pubblicità esposta su un rimorchio senza motrice e stabilmente impiantato a terra si applica l'imposta ordinaria e non quella itinerante. È quanto emerge dalla Ctr Piemonte, sentenza 49/5/10. Materia del contendere circa 2mila euro di imposta di pubblicità richiesta da un comune per l'esposizione di un cartello pubblicitario posto su un rimorchio targato, lasciato in sosta in prossimità della strada transitante nel territorio comunale. Da qui l'accertamento del concessionario incaricato dall'ente locale. Il rimorchio doveva pagare l'imposta di pubblicità ordinaria.
All'accertamento seguiva il ricorso della contribuente. Due i motivi presenti nel ricorso. In diritto, il difetto di motivazione dell'atto per omessa indicazione degli estremi della delibera consiliare di approvazione della tariffa, dei dati identificativi del veicolo, del periodo temporale accertato, quest'ultimo indispensabile per poter tassare "a tempo" ovvero per l'intero anno. Nel merito, l'assenza del titolo di proprietà del rimorchio contenente il cartello.
Motivi però, rigettati dalla commissione tributaria di primo grado. Ma la contribuente appellava la sentenza, e riproponeva tutte le doglianze davanti al giudice regionale. Il collegio d'appello ha confermato la precedente sentenza. In diritto, nessun difetto di motivazione nell'atto impugnato. Nell'accertamento erano presenti tutti gli elementi richiesti dalla norma della pubblicità: l'indicazione del soggetto passivo, l'ubicazione del mezzo pubblicitario, il tipo di pubblicità effettuata, gli ammontari dell'imposta, sanzioni e interessi, le modalità di impugnazione. Il contribuente era stato messo in grado di conoscere la pretesa tributaria e di contestarne il contenuto. Nessun obbligo, infine, di allegare la delibera di approvazione della tariffa, già nota ai contribuenti interessati in quanto atto pubblico. Nel merito, la Ctr ha evidenziato come l'imposta fosse dovuta per il solo fatto di avere la disponibilità del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, indipendentemente dal titolo, proprietà, affitto, od altro. Ciò era ampiamente provato dalla targhetta, applicata al manufatto pubblicitario, con tanto di logo, indirizzo e numero telefonico della società appellante, operante del campo della pubblicità e del marketing. Alla contribuente non restava che pagare. Ma secondo quali modalità: con la tassazione «ordinaria» o la tassazione cosiddetta «itinerante», cioè quella riservata ai veicoli in movimento? Il carrello, con il manufatto pubblicitario, non aveva alcuna propensione alla circolazione. Intanto perché era sprovvisto di motrice. Poi perché risultava stabilmente piantato nel terreno con appositi paletti. La Ctr ha rigettato così l'appello e confermato la legittimità dell'atto impugnato.