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Questo articolo è stato pubblicato il 20 settembre 2010 alle ore 08:07.
Le procedure di riscossione Inps sono state di recente oggetto di altre revisioni, derivanti sia dall'introduzione di nuove possibilità di rateazione del debito sia dalle disposizioni contenute nella manovra estiva.
Oltre alle istruzioni diramate con la circolare n. 106, l'Inps ha infatti istituito un nuovo strumento, attualmente in fase di sperimentazione: si tratta dell'applicazione web "piano di rientro", rilasciata con il messaggio n. 19684 del 28 luglio 2010. Si tratta di una modalità riservata alle aziende con dipendenti e rappresenta una sorta di dilazione breve, riferita agli importi dei contributi mensili non versati entro la canonica scadenza del 16.
Attraverso la sezione dei servizi telematici dell'istituto sarà possibile richiedere la rateazione di questi importi per un totale di 4 denunce mensili, con possibilità di utilizzo dell'opzione per un massimo di due volte nell'anno solare. Con l'applicativo web potranno essere richieste non più di sei rate, il cui pagamento deve concludersi entro l'anno di competenza; inoltre l'importo di ciascuna rata non potrà risultare di ammontare inferiore a cento euro. La causale da indicare sul modello F24 è "Prca" denominata "Aziende Dm - Dilazione on-line". Il mancato rispetto delle scadenze comporterà la revoca del piano di rientro e la cessione del debito all'esattoria.
Le altre modifiche ai processi di riscossione derivano invece dal recepimento da parte dell'Inps delle misure contenute nel Dl n. 78 /2010, convertito dalla legge n. 122/2010. L'articolo 30, abolendo il sistema dei ruoli, ha infatti introdotto l'avviso di addebito, come unico strumento per il recupero delle somme dovute all'Inps, sia derivanti da accertamento che da contribuzione non versata alla scadenza: questo ha natura di titolo esecutivo e il suo mancato pagamento nel termine di sessanta giorni dalla notifica al contribuente fa scattare l'esecuzione forzata da parte dell'agente della riscossione. Le nuove procedure partiranno dal 1° gennaio prossimo.
La circolare n. 108 del 9 agosto, con le prime istruzioni applicative e il messaggio n. 22519 del 7 settembre hanno specificato queste procedure chiarendo anche gli effetti dell'abrogazione - in vigore dal 31 maggio 2010 - da parte della manovra finanziaria, dell'articolo 25, comma 2, del Dlgs n. 46/1999: l'istituto non può più disporre la sospensione della riscossione a seguito di presentazione di un ricorso amministrativo, ovvero in pendenza dello stesso. Questo provvedimento creerà notevoli difficoltà nel momento in cui il debitore si trovi a versare somme che potrebbero non essere dovute, come avviene ad esempio nel caso di somme iscritte in cartella a seguito di rettifiche o avvisi errati.