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Questo articolo è stato pubblicato il 21 settembre 2010 alle ore 08:08.
Un intervento chirurgico condiziona certamente la produzione di ricavi e quindi il rispetto di parametri e studi di settore ma, per giustificare il disallineamento, il contribuente deve fornire idonei elementi probanti, non essendo sufficiente sostenere di aver subito l'intervento. Inoltre, per stabilire l'incidenza di un tale evento sulla capacità produttiva di reddito non rileva il fatto in sé, ma la durata della conseguente, ed eventuale, inabilità allo svolgimento della attività lavorativa. A precisarlo è la Cassazione con la sentenza 19754 depositata il 17 settembre 2010.
A un geometra è stato notificato un avviso di accertamento con il quale, sulla base dei parametri, gli veniva chiesto un maggior reddito per il 1996. Il professionista si è difeso rilevando di aver subito un intervento chirurgico che non gli aveva consentito di svolgere pienamente l'attività lavorativa. Mentre la Ctp ha accolto il ricorso, la Ctr ha dato ragione all'ufficio: innanzitutto egli non aveva presentato studi di settore a lui più favorevoli così come richiesti dall'ufficio, poi aveva presentato una documentazione parziale e insufficiente in fotocopia e infine era sprovvisto di documentazione relativa alla prognosi dell'intervento chirurgico effettuato. Il contribuente ha proposto ricorso in Cassazione.
La Cassazione ha rilevato che nell'accertamento da parametri l'esito del contraddittorio endoprocedimentale non condiziona la successiva fase contenziosa, con la conseguenza che il contribuente non è vincolato alle eccezioni sollevate in quella sede disponendo della più ampia facoltà di prova, incluso il ricorso a presunzioni semplici. È stata poi riconosciuta efficacia probatoria alle copie fotostatiche, in assenza di disconoscimento della controparte, tuttavia hanno rigettato il ricorso. Per la Cassazione, infatti, nel caso di specie, il giudice di secondo grado non ha deciso applicando automaticamente i parametri, ma ha deciso valutando seppure in modo sintetico le prove fornite (anche in sede contenziosa) dal contribuente in ordine alla sua situazione concreta ritenendo, da un lato, la documentazione prodotta "parzialmente insufficiente", e dall'altro, la mancanza della prova relativa alla prognosi dell'intervento chirurgico.