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Norme e Tributi Diritto

Le società quotate hanno sei mesi al massimo per l'approvazione dei bilanci

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Questo articolo è stato pubblicato il 21 settembre 2010 alle ore 08:00.

Un massimo di centoventi giorni per la pubblicazione del progetto di bilancio e di centottanta per la sua approvazione. Termini che conciliano le esigenze organizzative delle società quotate (sempre più indebitate) con quelle conoscitive dei suoi azionisti. Sono queste le nuove scadenze della comunicazione finanziaria annuale stabilite dal decreto legislativo 27/2010 di attuazione della direttiva 2007/36/CE (sui diritti degli azionisti). Le nuove regole valgono per le assemblee delle quotate con avvisi di convocazione pubblicati dopo il 31 ottobre 2010. Perciò, nella maggioranza dei casi, a partire dai bilanci che chiuderanno al 31 dicembre 2010.

Disposizioni attuali
Secondo l'articolo 154-ter, comma 1, del Testo unico della Finanza (Tuf), il limite per l'approvazione e la pubblicazione del bilancio di esercizio degli emittenti quotati è fissato in centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Questa previsione ha impedito agli emittenti quotati di avvalersi del maggior termine previsto dal Codice civile (articolo 2364, comma 2) per la generalità delle imprese: qui è possibile fissare la data dell'assemblea di approvazione del bilancio (ovvero, nel sistema dualistico, quella di deliberazione della distribuzione dei dividendi) in un termine più ampio, comunque non superiore a centottanta giorni. A patto che la società sia tenuta al consolidato, ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto aziendale. Inoltre, l'opzione deve essere prevista statutariamente e le ragioni della dilazione devono essere segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione.

Nuove scadenze
Con il recepimento della direttiva sui diritti degli azionisti, l'articolo 154-ter, comma 1, del Tuf, è stato modificato, accogliendo le osservazioni ricevute nella fase di consultazione. Nella nuova formulazione viene meno l'obbligo di approvazione del bilancio entro centoventi giorni. Entro tale data, infatti, è sufficiente pubblicare il progetto di bilancio (di esercizio e consolidato, se redatto) approvato dall'organo di amministrazione. Pertanto, è ripristinata la facoltà di slittamento dell'approvazione del bilancio entro un termine massimo di centottanta giorni prevista dall'articolo 2364, comma 2, del Codice civile. Opzione che era venuta meno con il recepimento della Direttiva 2004/109/CE (cosiddetta Transparency).

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Per gli emittenti quotati che decidano di convocare l'assemblea nel termine ordinario di centoventi giorni, tuttavia, i tempi di pubblicazione si fanno più stretti. Infatti, secondo il nuovo comma 1-bis dell'articolo 154-ter, del Tuf, tra questa data e quella fissata per l'assemblea devono intercorrere almeno ventuno giorni. Ciò comporta, quindi, che il termine per la pubblicazione del progetto di bilancio è ridotto a novantanove giorni.

Unitamente al progetto di bilancio, le quotate dovranno mettere a disposizione del pubblico la relazione sulla gestione, l'attestazione del dirigente preposto (articolo 154-bis, comma 5, del Tuf), le relazioni di revisione redatte dal revisore legale o dalla società di revisione legale e quelle dell'organo di controllo (articolo 153 del Tuf). L'intero pacchetto informativo dovrà essere depositato presso la sede sociale, pubblicato sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con apposito regolamento. Diviene, quindi, obbligatorio l'utilizzo della rete web per la diffusione delle informazioni finanziarie. Prassi comunque già molto diffusa tra le imprese quotate.

Sindaci e revisori
In deroga alle norme dell'articolo 2429, comma 1, del Codice civile, il nuovo comma 1-ter, dell'articolo 154-ter, del Tuf, prevede che il progetto di bilancio di esercizio unitamente alla relazione sulla gestione siano comunicati dagli amministratori al collegio sindacale e alla società di revisione almeno quindici giorni prima della pubblicazione. Cioè non oltre ottantaquattro giorni dalla data di chiusura dell'esercizio.

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