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Questo articolo è stato pubblicato il 20 settembre 2010 alle ore 08:07.
L'obbligatorietà dell'istanza di disapplicazione della disciplina relativa alle società di comodo non preclude la possibilità di dimostrare successivamente, in sede contenziosa, la sussistenza delle condizioni che legittimano l'accesso al regime derogatorio.
L'agenzia delle Entrate, nella circolare 32/E del 2010, ha, infatti, ritenuto superata la differente indicazione, contenuta da ultimo nella circolare 7/E del 2009, secondo la quale, in assenza di presentazione del l'istanza di interpello disapplicativo, il successivo ricorso avverso l'avviso di accertamento sarebbe stato inammissibile.
La precedente presa di posizione aveva formato oggetto di numerose critiche. Anche l'Assonime, aveva rilevato, nella circolare 43 del 2007, che l'espressa comminatoria di inammissibilità del ricorso non preceduto dall'istanza disapplicativa non emergeva dalla norma né dalla disciplina contenuta nel Dlgs 546 del 1992 in materia di contenzioso tributario. La conclusione del l'Agenzia sembrava, quindi, fondata, a parere dell'Assonime, su un'interpretazione estensiva delle previsioni di quest'ultimo decreto, «nonostante sotto altri profili – e, in particolare, con riferimento alla non impugnabilità dell'atto di mancato accoglimento della richiesta di disapplicazione da parte del direttore regionale – la stessa Agenzia segua, invece, un'interpretazione più rigorosa delle disposizioni sul processo tributario».
La precedente impostazione interpretativa era stata, evidentemente, assunta al fine di rendere più cogente l'applicazione della disciplina in esame, inducendo i contribuenti ad adeguarsi alla stessa ovvero a farsi "monitorare" dall'Agenzia attraverso la presentazione delle istanze di disapplicazione.
Le Entrate hanno adesso, invece, opportunamente precisato come ai contribuenti che, pur in presenza di un obbligo normativo in tal senso, non hanno presentato l'istanza di interpello, sarà in primo luogo irrogata la sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro, prevista dall'articolo 11, comma 1, lettera a), del Dlgs n. 471 del 1997 per l'omissione di ogni comunicazione prescritta dall'amministrazione finanziaria.