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Questo articolo è stato pubblicato il 20 settembre 2010 alle ore 08:05.
Ancora dieci giorni. Scadrà il prossimo 30 settembre il termine per la presentazione dell'istanza di disapplicazione della disciplina relativa alle società di comodo. La circolare 32/E del 14 giugno 2010 ha, infatti, previsto, per il solo periodo d'imposta 2009, una deroga alla regola secondo la quale l'istanza va presentata novanta giorni prima della scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Le ragioni
La deroga è stata prevista soprattutto perché la stessa circolare ha stabilito che il difetto del requisito della preventività dell'istanza comporta l'inammissibilità dell'interpello, al quale non sarà fornita alcuna risposta nel merito, nemmeno a titolo di consulenza giuridica.
Sono state considerate inammissibili in via assoluta anche le istanze presentate dalle società non operative che beneficerebbero di una causa di esclusione automatica della relativa disciplina, nonché quelle prive del «contenuto minimo necessario», cioè dell'indicazione del tipo di istanza, dei dati identificativi del contribuente e degli altri soggetti direttamente interessati, della descrizione puntuale della fattispecie (senza rinviare all'eventuale documentazione allegata) e dell'indicazione dei valori economici «di massima» interessati dal l'interpello, «laddove rilevabili». Altre ipotesi di inammissibilità assoluta si configurano in caso di istanze presentate dai professionisti privi di procura, riguardanti questioni prospettate in maniera generale e astratta e che costituiscono mere reiterazioni di precedenti istanze ovvero richieste di riesame.
È stato, quindi, stabilito che, «in via eccezionale», tenuto conto della data di pubblicazione della circolare, per le istanze «che hanno effetto sulla dichiarazione dei redditi 2009 (il cui termine di presentazione è ancora pendente), al fine di definire il carattere della preventività si può far riferimento non al termine ordinario di presentazione della dichiarazione bensì al termine (novanta giorni) entro cui le dichiarazioni si considerano validamente presentate». Ciò significa, in pratica, che l'istanza deve essere avanzata entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione.