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Norme e Tributi Approfondimenti

Scadenza vicina per le non operative

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Questo articolo è stato pubblicato il 20 settembre 2010 alle ore 08:05.


Ancora dieci giorni. Scadrà il prossimo 30 settembre il termine per la presentazione dell'istanza di disapplicazione della disciplina relativa alle società di comodo. La circolare 32/E del 14 giugno 2010 ha, infatti, previsto, per il solo periodo d'imposta 2009, una deroga alla regola secondo la quale l'istanza va presentata novanta giorni prima della scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Le ragioni
La deroga è stata prevista soprattutto perché la stessa circolare ha stabilito che il difetto del requisito della preventività dell'istanza comporta l'inammissibilità dell'interpello, al quale non sarà fornita alcuna risposta nel merito, nemmeno a titolo di consulenza giuridica.
Sono state considerate inammissibili in via assoluta anche le istanze presentate dalle società non operative che beneficerebbero di una causa di esclusione automatica della relativa disciplina, nonché quelle prive del «contenuto minimo necessario», cioè dell'indicazione del tipo di istanza, dei dati identificativi del contribuente e degli altri soggetti direttamente interessati, della descrizione puntuale della fattispecie (senza rinviare all'eventuale documentazione allegata) e dell'indicazione dei valori economici «di massima» interessati dal l'interpello, «laddove rilevabili». Altre ipotesi di inammissibilità assoluta si configurano in caso di istanze presentate dai professionisti privi di procura, riguardanti questioni prospettate in maniera generale e astratta e che costituiscono mere reiterazioni di precedenti istanze ovvero richieste di riesame.
È stato, quindi, stabilito che, «in via eccezionale», tenuto conto della data di pubblicazione della circolare, per le istanze «che hanno effetto sulla dichiarazione dei redditi 2009 (il cui termine di presentazione è ancora pendente), al fine di definire il carattere della preventività si può far riferimento non al termine ordinario di presentazione della dichiarazione bensì al termine (novanta giorni) entro cui le dichiarazioni si considerano validamente presentate». Ciò significa, in pratica, che l'istanza deve essere avanzata entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione.

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L'Agenzia ha precisato che non assumono alcuna rilevanza, ai fini della individuazione di tale termine, l'eventuale trasmissione della dichiarazione nei novanta giorni successivi o l'invio di dichiarazioni integrative ovvero la circostanza che il contribuente sia tenuto ad effettuare i versamenti delle imposte prima della scadenza del termine di presentazione.
L'obbligatorietà
Nella circolare è stata, inoltre, ribadita l'obbligatorietà della presentazione dell'istanza di interpello, che «risponde al l'esigenza di consentire all'amministrazione finanziaria un monitoraggio preventivo in merito a particolari situazioni considerate dal legislatore potenzialmente elusive». L'obbligatorietà non muta il carattere non vincolante della risposta, che mantiene la natura di parere.
Il provvedimento di accoglimento o di rigetto dell' istanza di disapplicazione deve essere comunicato al contribuente entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'interpello presso l'ufficio locale, salva la richiesta di elementi integrativi, che sospende il termine per l'emanazione del provvedimento del direttore regionale e può essere avanzata una sola volta.
Nella circolare 32/E è stato precisato che attraverso la richiesta di documentazione integrativa non possono essere sanate le carenze dell'originaria istanza che comportano una pronuncia di inammissibilità, salva la facoltà del contribuente, se ancora in tempo, di ripresentarla completa degli elementi originariamente mancanti.
L'Agenzia ha anche ritenuto che il contribuente non possa diffidare l'amministrazione se, a seguito della relativa richiesta, non abbia ancora provveduto all'invio della documentazione integrativa. Tale richiesta, che può essere effettuata senza che si verifichi alcun pregiudizio della successiva eventuale azione accertatrice, può avere a oggetto gli stessi atti e documenti che possono essere acquisiti dai verificatori in sede di accertamento, quali bilanci, rendiconti, registri previsti dalle disposizioni tributarie, dati e notizie di carattere specifico. Mentre il termine per la risposta all'interpello ricomincia a decorrere solo dalla ricezione della documentazione.
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