Questo articolo è stato pubblicato il 20 settembre 2010 alle ore 08:01.
PAGINA A CURA DI
Luigi Ferrajoli
Le istruzioni della Banca d'Italia contenute nella delibera n. 616 del 24 agosto scorso incidono sull'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, che costituisce il punto nevralgico del sistema di prevenzione e repressione del riciclaggio. Il provvedimento era particolarmente atteso dai soggetti operanti nel settore finanziario tenuti all'obbligo di segnalazione (tra gli altri banche, Sim, fiduciarie, società di gestione del risparmio, agenti di cambio, promotori finanziari, mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria). Le altre categorie, tra i quali i professionisti, avevano già ricevuto con il Dm Giustizia del 16 aprile 2010 (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 101 del 3 maggio) i loro peculiari e distinti indicatori di anomalia.
Il quadro di riferimento
Il riferimento normativo va rintracciato nel vigente articolo 41 del Dlgs 231/2007 che delinea il dovere di inviare all'Unità di informazione finanziaria (Uif) una segnalazione quando ne ricorrano i presupposti. Proprio questa definizione ha creato dubbi e incertezze per l'impossibilità di imporre uno schema di comportamento prefissato.
La segnalazione deve essere inoltrata quando gli intermediari sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che sino in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico.
Per alleviare il compito degli intermediari finanziari la Banca d'Italia è intervenuta più volte con istruzioni operative mirate alla più semplice individuazione delle operazioni da ritenersi sospette, emanate per la prima volta con il decalogo del 12 gennaio 2001, revisionate nel 2003 e ora abrogate e sostituite dalla delibera n. 616 del 24 agosto scorso.
MEZZI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Utilizzo ripetuto e ingiustificato di denaro contante, specie se per importi rilevanti o qualora implichi
il ricorso a banconote
di elevato taglio
Ricorso a tecniche di frazionamento dell'operazione con presumibili finalità elusive degli obblighi di adeguata verifica o di registrazione,
in assenza di giustificate esigenze rappresentate
dal cliente, soprattutto se volte a dissimulare il collegamento con altre operazioni
Utilizzo di strumenti
di pagamento (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, moneta elettronica, nella loro evidenza fisica
e virtuale) che, per modalità, ricorrenza o rilevanza economica, non risulta coerente con la normale operatività del cliente ovvero con l'operatività del distributore o dell'esercente
Utilizzo ripetuto e per importi complessivi rilevanti dei servizi di pagamento
nella forma dell'incasso e del trasferimento fondi (money transfer), laddove l'operatività risulti incoerente con le condizioni economiche e finanziarie del cliente e non sia adeguatamente giustificata
STRUMENTI FINANZIARI E CONTRATTI ASSICURATIVI
Operazioni in strumenti finanziari incoerenti con il profilo economico, finanziario o patrimoniale del cliente ovvero, nel caso di persone giuridiche, del gruppo di appartenenza, oppure effettuate con modalità inusuali o illogiche,
soprattutto se di ammontare complessivamente rilevante, non adeguatamente giustificate da specifiche esigenze
Operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari che si caratterizzano per l'intestazione a favore di terzi ovvero per l'intervento di soggetti diversi, qualora non siano in alcun
modo giustificati dai rapporti
tra le parti
Operazioni frequenti o di importo significativo effettuate su strumenti finanziari non dematerializzati, soprattutto
se al portatore, in assenza
di plausibili giustificazioni
Stipula di polizze
assicurative vita o di rapporti
di capitalizzazione che risultano incoerenti con il profilo
del cliente o che presentano modalità inusuali, specie
se di ammontare rilevante,
ove non giustificate
da specifiche esigenze rappresentate dal cliente
Operazioni attinenti a polizze assicurative vita o a rapporti
di capitalizzazione effettuate frequentemente o per importi rilevanti dal contraente
in nome o a favore di terzi
ovvero da terzi in nome o a favore del contraente, qualora i rapporti personali, commerciali
o finanziari tra le parti
non risultino giustificati
Pagamenti di premi relativi
a polizze assicurative vita
o a rapporti di capitalizzazione con modalità inusuali o illogiche, specie se di ingente ammontare, non giustificati da specifiche esigenze rappresentate
dal cliente
Riscatto o liquidazione
di polizze assicurative vita o di rapporti con modalità inusuali
o illogiche, non giustificati
da specifiche esigenze rappresentate dal cliente FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
Operazioni che, per il profilo soggettivo di chi le richiede ovvero per le modalità inusuali della movimentazione, appaiono riconducibili
a fenomeni di finanziamento
del terrorismo
Operazioni che, per le modalità inusuali della movimentazione o l'incoerenza con il profilo economico di chi le richiede, appaiono riconducibili all'abuso di organizzazioni
non profit a scopo
di finanziamento del terrorismo L'approfondimento Antiriciclaggio a maglie più strette. I chiarimenti sulle principali novità introdotte dalla manovra estiva
(Dl 78/10) in riferimento
ai pagamenti in contanti
e alle relative sanzioni amministrative nell'approfondimento pubblicato sul numero
de «L'esperto risponde»
della scorsa settimana