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Norme e Tributi Approfondimenti

La segnalazione antiriciclaggio fa rotta sulla qualità

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Questo articolo è stato pubblicato il 20 settembre 2010 alle ore 08:01.

PAGINA A CURA DI
Luigi Ferrajoli
Le istruzioni della Banca d'Italia contenute nella delibera n. 616 del 24 agosto scorso incidono sull'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, che costituisce il punto nevralgico del sistema di prevenzione e repressione del riciclaggio. Il provvedimento era particolarmente atteso dai soggetti operanti nel settore finanziario tenuti all'obbligo di segnalazione (tra gli altri banche, Sim, fiduciarie, società di gestione del risparmio, agenti di cambio, promotori finanziari, mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria). Le altre categorie, tra i quali i professionisti, avevano già ricevuto con il Dm Giustizia del 16 aprile 2010 (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 101 del 3 maggio) i loro peculiari e distinti indicatori di anomalia.
Il quadro di riferimento
Il riferimento normativo va rintracciato nel vigente articolo 41 del Dlgs 231/2007 che delinea il dovere di inviare all'Unità di informazione finanziaria (Uif) una segnalazione quando ne ricorrano i presupposti. Proprio questa definizione ha creato dubbi e incertezze per l'impossibilità di imporre uno schema di comportamento prefissato.
La segnalazione deve essere inoltrata quando gli intermediari sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che sino in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico.
Per alleviare il compito degli intermediari finanziari la Banca d'Italia è intervenuta più volte con istruzioni operative mirate alla più semplice individuazione delle operazioni da ritenersi sospette, emanate per la prima volta con il decalogo del 12 gennaio 2001, revisionate nel 2003 e ora abrogate e sostituite dalla delibera n. 616 del 24 agosto scorso.

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Tags Correlati: Banca d'Italia | Normativa sulle banche |

 

Le modalità
L'obbligo di segnalazione dev'essere adempiuto senza ritardo, se possibile prima di eseguire l'operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto. Inoltre prescinde dall'importo o valore della transazione e vale anche per le operazioni rifiutate o non concluse e per quelle tentate, nonché per quelle regolate presso altri intermediari, tenuti ad autonomi obblighi: il senso è quello di portare all'attenzione dell'autorità di vigilanza anche pericoli potenziali e di far "suonare" all'occorrenza tutti i campanelli d'allarme disponibili nell'ambito della catena professionale degli intermediari a vario titolo intervenuti per soddisfare la domanda di servizio della clientela.
I contenuti
La qualità della segnalazione. L'interrogativo di fondo che l'operatore deve porsi è quello di rendere al sistema un flusso informativo qualitativamente apprezzabile. Non è infatti la quantità delle segnalazioni a rilevare, bensì il contenuto meritevole di sviluppo delle stesse. I dati statistici rilevabili dal bollettino semestrale dell'Uif riportano 15.101 segnalazioni pervenute nel primo semestre del l'anno, con un incremento significativo rispetto al passato (nell'analogo semestre 2009 le segnalazioni erano circa 9.936). Di queste, 12.556 sono state trasmesse agli organi investigativi nello stesso periodo. In pratica solo 2.500 segnalazioni circa non sono state ritenute rilevanti (il 16%).
Il riferimento alla statistica rende tangibile l'esigenza per gli intermediari di disporre di procedure aziendali per l'analisi dei comportamenti finanziari della clientela e consente di comprendere l'utilità e la funzione propria degli indicatori concepiti da Bankitalia per fornire un ausilio agli operatori nella scrematura dei comportamenti anomali da valutare.
La conoscenza della clientela e della relativa potenzialità economica, completata con la conoscenza e la verifica della destinazione dei movimenti di capitali, costituisce il discrimine di livello ulteriore per rilevare il sospetto e tradurre le anomalie riportate dagli indicatori astratti. Così, se all'esito dell'indagine del caso concreto compiuta in seno all'intermediario, si rinvengono le giustificazioni che esplicitano la piena trasparenza di una determinata transazione, la traslazione dal l'anomalia al sospetto non si configura e non ricorrono gli estremi per la segnalazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
I campanelli d'allarme
Le principali indicazioni di via Nazionale a banche e intermediari finanziari su quando far scattare la segnalazione
IL CLIENTE
Il cliente si rifiuta o si mostra riluttante a fornire le informazioni richieste, ovvero fornisce informazioni false o contraffatte ovvero varia ripetutamente e senza apparente giustificazione
le informazioni fornite
Il cliente, senza fornire alcuna plausibile giustificazione, adotta un comportamento del tutto inusuale rispetto a quello comunemente tenuto
dalla clientela
Il cliente effettua operazioni in contanti di significativo ammontare ovvero con modalità inusuali quando
è noto per essere stato sottoposto a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero quando
è notoriamente contiguo (ad esempio familiare) a soggetti sottoposti a misure della specie ovvero effettua tali operazioni con controparti note per
le medesime circostanze
Il cliente risiede ovvero opera con controparti situate
in paesi o territori a rischio
ed effettua operazioni
di significativo ammontare
con modalità inusuali,
in assenza di plausibili ragioni
OPERAZIONI O RAPPORTI
Operazioni con configurazione illogica, soprattutto se economicamente o finanziariamente svantaggiose per il cliente, che non risultano in alcun modo giustificate
Operazioni che risultano inusuali rispetto alla prassi corrente di mercato ovvero sono effettuate con modalità e strumenti significativamente diversi da quelli utilizzati dagli altri operatori attivi nello stesso comparto, soprattutto se caratterizzate da elevata complessità ovvero dal trasferimento di somme di importo significativo, qualora non siano giustificate da specifiche esigenze
Operazioni che risultano
non coerenti – anche per gli strumenti utilizzati – con l'attività svolta ovvero
con il profilo economico, patrimoniale o finanziario
del cliente ovvero, in caso di persona giuridica, del relativo gruppo di appartenenza,
ove non siano adeguatamente giustificate dal cliente
Operazioni effettuate frequentemente o per
importi significativi da
un cliente in nome o a favore di terzi ovvero da terzi in nome o a favore di un cliente qualora i rapporti personali, commerciali o finanziari
tra le parti non risultino giustificati, soprattutto
se volte a dissimulare
il collegamento con
altre operazioni

MEZZI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Utilizzo ripetuto e ingiustificato di denaro contante, specie se per importi rilevanti o qualora implichi
il ricorso a banconote
di elevato taglio
Ricorso a tecniche di frazionamento dell'operazione con presumibili finalità elusive degli obblighi di adeguata verifica o di registrazione,
in assenza di giustificate esigenze rappresentate
dal cliente, soprattutto se volte a dissimulare il collegamento con altre operazioni
Utilizzo di strumenti
di pagamento (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, moneta elettronica, nella loro evidenza fisica
e virtuale) che, per modalità, ricorrenza o rilevanza economica, non risulta coerente con la normale operatività del cliente ovvero con l'operatività del distributore o dell'esercente
Utilizzo ripetuto e per importi complessivi rilevanti dei servizi di pagamento
nella forma dell'incasso e del trasferimento fondi (money transfer), laddove l'operatività risulti incoerente con le condizioni economiche e finanziarie del cliente e non sia adeguatamente giustificata

STRUMENTI FINANZIARI E CONTRATTI ASSICURATIVI
Operazioni in strumenti finanziari incoerenti con il profilo economico, finanziario o patrimoniale del cliente ovvero, nel caso di persone giuridiche, del gruppo di appartenenza, oppure effettuate con modalità inusuali o illogiche,
soprattutto se di ammontare complessivamente rilevante, non adeguatamente giustificate da specifiche esigenze
Operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari che si caratterizzano per l'intestazione a favore di terzi ovvero per l'intervento di soggetti diversi, qualora non siano in alcun
modo giustificati dai rapporti
tra le parti
Operazioni frequenti o di importo significativo effettuate su strumenti finanziari non dematerializzati, soprattutto
se al portatore, in assenza
di plausibili giustificazioni
Stipula di polizze
assicurative vita o di rapporti
di capitalizzazione che risultano incoerenti con il profilo
del cliente o che presentano modalità inusuali, specie
se di ammontare rilevante,
ove non giustificate
da specifiche esigenze rappresentate dal cliente
Operazioni attinenti a polizze assicurative vita o a rapporti
di capitalizzazione effettuate frequentemente o per importi rilevanti dal contraente
in nome o a favore di terzi
ovvero da terzi in nome o a favore del contraente, qualora i rapporti personali, commerciali
o finanziari tra le parti
non risultino giustificati
Pagamenti di premi relativi
a polizze assicurative vita
o a rapporti di capitalizzazione con modalità inusuali o illogiche, specie se di ingente ammontare, non giustificati da specifiche esigenze rappresentate
dal cliente
Riscatto o liquidazione
di polizze assicurative vita o di rapporti con modalità inusuali
o illogiche, non giustificati
da specifiche esigenze rappresentate dal cliente
FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
Operazioni che, per il profilo soggettivo di chi le richiede ovvero per le modalità inusuali della movimentazione, appaiono riconducibili
a fenomeni di finanziamento
del terrorismo
Operazioni che, per le modalità inusuali della movimentazione o l'incoerenza con il profilo economico di chi le richiede, appaiono riconducibili all'abuso di organizzazioni
non profit a scopo
di finanziamento del terrorismo
L'approfondimento
Antiriciclaggio a maglie più strette. I chiarimenti sulle principali novità introdotte dalla manovra estiva (Dl 78/10) in riferimento ai pagamenti in contanti e alle relative sanzioni amministrative nell'approfondimento pubblicato sul numero de «L'esperto risponde» della scorsa settimana

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