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Norme e Tributi Enti locali e PA

Il sindaco non può bloccare l'antenna di telefonia mobile

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Questo articolo è stato pubblicato il 20 settembre 2010 alle ore 08:03.


È illegittima l'ordinanza del sindaco che ha disposto la sospensione della costruzione degli impianti di telefonia mobile, motivata con l'allarme suscitato nella popolazione per il pericolo di inquinamento elettromagnetico e con la mancanza dei pareri necessari per il permesso di costruire. Così ha stabilito il Consiglio di Stato, sezione VI, con la sentenza 4889/10, confermando le decisioni emanate dal Tar Puglia-Lecce.
L'iter
Il caso riguardava i lavori di costruzione degli impianti di telefonia mobile del comune, e il sindaco, sulla base di timori espressi da alcuni abitanti, ha emanato un'ordinanza d'urgenza di sospensione dei lavori. Il Tar ha accolto i ricorsi (specie per la mancanza di una congrua motivazione) e il Consiglio di Stato ha confermato le sentenze, sulla base dei seguenti argomenti:
ein materia di emissioni elettromagnetiche, la tutela della salute è affidata in via ordinaria agli organi dello Stato, che la esercitano nel rispetto di norme di rango primario, in particolare della legge 36/2001 e dei relativi decreti attuativi;
rquesta competenza non può essere derogata da provvedimenti extra ordinem del sindaco, che possono essere emanati soltanto se l'autorità competente non può intervenire con i mezzi giuridici ordinari;
tdi conseguenza, l'ordinanza del sindaco è illegittima e ne viene confermato l'annullamento.
La regola generale
Il dispositivo della sentenza è esatto, ma la motivazione indica una regola generale che non collima con l' attuale sistema delle norme. Infatti, il sindaco è pur sempre «autorità sanitaria locale» (articolo 13 della legge 833/1978) e potrebbe quindi legittimamente intervenire, sia nell'ipotesi del superamento dei limiti di inquinamento elettromagnetico stabiliti dal Dm Ambiente del 10 settembre 1998, n. 381, sia nell'ipotesi del superamento dei limiti stabiliti dall'apposito regolamento comunale, previsto dall'articolo 8, comma 6, della stessa legge 36/2001.
Il punto rilevante è però che l' attuale sistema delle norme in materia di sanità è frammentario e disorganico. Le norme attribuiscono sovente identiche competenze ad autorità diverse e sarebbe perciò necessaria, oltre a una semplificazione abrogatrice, una meditata risistemazione di tutte queste competenze.

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Tags Correlati: Consiglio di Stato | Norme sulla giustizia | Puglia | Tribunali amministrativi regionali (TAR)

 

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