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Questo articolo è stato pubblicato il 20 settembre 2010 alle ore 08:02.
È utilizzabile il verbale di polizia che riporta dichiarazioni provenienti da una persona non identificata. Ciò che conta – perché sia valida l'annotazione di servizio – è che la mancata identificazione sia dovuta alla situazione «operativa di straordinaria urgenza» e non al rifiuto o alla reticenza del soggetto che ha reso le informazioni raccolte dagli agenti. Lo ha precisato la Cassazione, sezione I penale, con la sentenza n. 32963/10.
A sollevare il caso, la condanna emessa dal giudice per l'udienza preliminare nei confronti di un uomo, giudicato colpevole (con rito abbreviato) di concorso in danneggiamento aggravato, per aver esploso diversi colpi di pistola contro un'auto, e porto illegale di armi. Il racconto di una donna presente ai fatti lo aveva indicato quale coautore della sparatoria, riconoscendolo in uno dei due uomini allontanatisi, subito dopo il crimine, a bordo di uno scooter giallo. L'istruttoria, poi, aveva accertato sia l'effettiva disponibilità del mezzo da parte del reo che la presenza di tracce di sparo sulle sue mani. Di qui la pronuncia di condanna.
Contro la sentenza confermata in appello, l'imputato propone ricorso per Cassazione. A sostegno dell'impugnazione, il fatto che i giudici di merito, nell'affermarne la responsabilità penale, avevano preso a riferimento le dichiarazioni rese alle forze dell'ordine intervenute sul luogo del delitto. Ebbene, sottolinea il ricorrente, quelle informazioni – poi trasfuse in un'annotazione di servizio – non potevano essere utilizzate ai fini decisionali. In effetti, continua la difesa, non poteva avere alcun valore giuridico il verbale di polizia redatto sulla base di racconti provenienti da persona non identificata. Nell'affermarlo, l'avvocato richiama la norma (articolo 195, comma settimo, del codice di procedura penale) che vieta di utilizzare in sede di testimonianza indiretta «la testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame». Inoltra, secondo il legale, si sarebbe dovuto concludere in caso di utilizzo di un verbale stilato su dichiarazioni ignote.