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Norme e Tributi Fisco

CREDITI D'IMPOSTA / L'errore nel quadro RU può costare il bonus

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Questo articolo è stato pubblicato il 18 settembre 2010 alle ore 17:20.

Il quadro RU, relativo ai crediti d'imposta concessi alle imprese, è fra i quadri di Unico, uno dei più ostici e proprio per questo la compilazione è rinviata a ridosso dell'invio del modello dichiarativo. Si tratta tuttavia di un quadro estremamente critico in quanto omissioni di compilazione possono in certi casi provocare decadenza dal credito d'imposta fruito.

Struttura e novità del quadro
Il quadro RU è comune ad Unico SP, Unico SC nonché a Unico Persone Fisiche, proprio per la sua funzione di quadro di evidenza di benefici fruiti solitamente applicabili da imprese di diversa natura giuridica. Il quadro RU per i soggetti Ires comprende anche quest'anno ventidue sezioni, di cui tre "pluricredito", oltre ad ulteriori due sezioni riepilogative. Tra le novità compaiono quest'anno i crediti d'imposta istituiti o prorogati nel corso del 2009 a valere sullo stesso 2009. Si tratta di crediti da inserire nella sezione XIX e in gran parte istituiti dal decreto legge 5/2009 nonché dal Dl 78/2009. In particolare i contributi, rispettivamente di Euro 500, 1.500,00 o 2.500,00 per la sostituzione (tramite demolizione) di motocicli, autovetture, autoveicoli a trasporto promiscuo ed autocaravan Euro 0 o Euro 1 immatricolati fino al 1999. L'agevolazione spetta per veicoli e motoveicoli acquistati dal 7 febbraio fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati entro il 31 marzo 2010. Analoghi contributi sono previsti per l'acquisto di autovetture a gas, idrogeno o con alimentazione elettrica nonché per autocarri alimentati a gas metano.
Un incentivo molto utilizzato è costituito dal credito d'imposta quale quota parte della tassa automobilistica pagata nel 2009 dagli autotrasportatori (Dl 78/2009), utilizzabile anche per il 2010, a seguito del provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 13 agosto 2010 (si veda la scheda qui accanto). Sempre in relazione al settore autotrasporto va ricordato che il credito d'imposta da recupero Ssn fino a euro 300,00 per ogni veicolo va indicato nella sezione XV del quadro RU.
Fra le novità va segnalato anche il credito d'imposta relativo a finanziamenti agevolati per la ricostruzione o riparazione di immobili prima casa distrutti o danneggiati dal sisma in Abruzzo, nonché per l'acquisto di prima casa a seguito dello stesso evento. In realtà il credito d'imposta viene gestito e recuperato dalle banche le quali lo defalcano dalle rate di finanziamento per poi recuperarlo in compensazione. Infine va menzionato il nuovo credito d'imposta per investimenti di imprese agricole e agroalimentari in promozione pubblicitaria su mercati esteri per 2008 e 2009 (legge 296/2006).

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Errori di compilazione
L'omessa compilazione del quadro RU può avere conseguenze negative estremamente rilevanti. Infatti per alcune fattispecie i relativi provvedimenti istitutivi impongono la compilazione del quadro RU a pena di decadenza. Fra questi ad esempio il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nell'ambito del commercio (legge 449/1997); il credito d'imposta per strumenti di pesatura (legge 77/1997); il credito d'imposta per la ricerca scientifica (legge 449/1997) e il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (Dl 185/2008). Proprio in relazione al credito per ricerca e sviluppo, che dal 2009 è regolato dalla particolare procedura di prenotazione preventiva (articolo 29 del Dl 185/2008), è stato espressamente chiarito che l'omessa indicazione nel quadro RU può essere sanata con la rettifica a favore della dichiarazione dei redditi (circolare 17/E/2009), entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo. Con riferimento al caso specifico però del credito d'imposta sulla ricerca la circolare 17/E/2009 avverte che la correzione del quadro RU vale a evitare la decadenza dall'agevolazione ma non permette di utilizzare automaticamente il credito in compensazione interna.

Limite massimo di utilizzo
Dal 2008 i crediti d'imposta da quadro RU, salvo eccezioni, sono utilizzabili entro il limite annuo massimo di 250.000 euro: l'eventuale eccedenza è riportata in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza. Va però ricordato che il limite specifico di 250.000 euro si cumula con il limite generale per le compensazioni annue di euro 516.456,90, con la conseguenza che se nell'anno si sono effettuate compensazioni inferiori al limite massimo, i crediti da RU possono essere utilizzati anche oltre 250.000 euro, fino a colmare la differenza non utilizzata del limite generale (risoluzione 9/DF/2008). Per la verifica del rispetto del limite il quadro RU prevede l'apposita sezione XXV, in cui va indicato l'ammontare complessivo dei crediti utilizzati in compensazione, compresi quelli utilizzati in compensazione interna.

TRASPORTI AL RECUPERO
Il credito per la la tassa automobilistica pagata nel 2009 dagli autotrasportatori è limitato a veicoli di massa non inferiore a 7,5 tonnellate utilizzati nell'attività ed era usufruibile pro 2009 solo a seguito di presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio mediante il modello disciplinato dal provvedimento delle Entrate 6 agosto 2009. Lo stesso Dl 78/2009 quale ulteriore novità ha previsto la trasformazione in crediti d'imposta dei contributi per acquisto di mezzi pesanti da parte di autotrasportatori, salvo che i destinatari non dichiarino espressamente di voler ottenere il contributo diretto

L'UTILIZZO
I crediti d'imposta a differenza dei contributi non costituiscono importi erogati all'impresa ma benefici utilizzabili esclusivamente ad abbattimento dei versamenti fiscali. In via generale il credito d'imposta, salvo diversa disposizione delle norme istitutive:
- non concorre alla formazione del reddito imponibile;
- è rilevante contabilmente e quindi va considerato in bilancio;
- non dà diritto al rimborso se in tutto o in parte inutilizzato;
- può essere utilizzato anche in compensazione con F24

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