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Norme e Tributi Fisco

PRESTAZIONI DI LAVORO / Basta una certificazione per detassare il notturno

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Questo articolo è stato pubblicato il 11 settembre 2010 alle ore 15:53.

Aumenta il lavoro per gli uffici del personale delle aziende che riceveranno dai propri dipendenti la richiesta di verificare l'eventuale diritto a fruire della tassazione al 10% per somme ricevute nel 2008 e 2009.
È questo l'effetto prodotto dall'ultima interpretazione fornita dall'agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 83 del 17 agosto 2010 in merito alla possibilità di applicare l'imposta sostitutiva del 10% su tutte le somme erogate a fronte di prestazioni di lavoro notturno, nonché sugli straordinari «correlati ad incrementi di produttività aziendale».

Il lavoro notturno
Prima della nuova precisazione molte aziende avevano prudenzialmente riconosciuto la detassazione solo sulle maggiorazioni riconosciute per prestazione rese in orario notturno, quale definito dalla contrattazione collettiva.
Vengono così dissipati tutti i dubbi sulla possibilità di applicare, per gli anni dal 2008 al 2010, l'imposta sostitutiva del 10% su tutte le somme corrisposte per lavoro notturno, sia a titolo di retribuzione oraria che di maggiorazione, indipendentemente dalla modalità occasionale o ordinaria con cui la prestazione è resa in orario notturno (lavoratori turnisti e non).

I dubbi sullo straordinario
Contestualmente, però, la recente risoluzione ha generato nuovi dubbi, in quanto oltre che alle somme per lavoro notturno, estende la detassazione anche agli straordinari riconducibili a «incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa».
Le aziende, ma prima ancora i lavoratori, si domandano quali siano in pratica gli straordinari che hanno i requisiti per la detassazione, considerato che dal primo gennaio 2009 gli stessi sono stati esclusi dall'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10 per cento.
In particolare i sostituti si chiedono se lo straordinario detassabile sia quello già oggetto di chiarimenti del punto 4 della circolare n. 59/2008 (straordinario forfettizzato e superminimi riconducibili alla lettera c) del Dl n. 93/2008) ovvero si riferisca allo straordinario quale definito dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 66/2003.

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Si ritiene pertanto indispensabile un chiarimento del l'Agenzia al riguardo, che consenta alle aziende di poter legittimamente rispondere alle richieste del proprio personale ed effettuare gli adempimenti conseguenti.

Gli adempimenti
Per il 2008 e 2009 le aziende, dietro specifica istanza del lavoratore, sono tenute a rilasciare allo stesso una certificazione nella quale dichiarare le eventuali somme corrisposte che, sebbene potenzialmente detassabili, non hanno subito l'applicazione dell'imposta sostituiva del 10%, bensì la tassazione ordinaria (si veda il fac-simile pubblicato a fianco).
Con questa certificazione i dipendenti potranno recuperare le maggiori imposte versate o con la presentazione dell'Unico integrativo (la cui scadenza è fissata al il 30 settembre 2010) o attraverso l'istanza di rimborso. Per il 2010 invece, sarà lo stesso datore di lavoro a verificare la presenza di somme detassabili in base alle nuove precisazioni dell'Agenzia, e a conguagliare le stesse alla fine dell'anno o al momento dell'eventuale cessazione del rapporto di lavoro.
Dal 2011, invece, potranno essere detassate, con l'applicazione di un'imposta sostituiva la cui misura non è ancora nota, solo le somme corrisposte a fronte di «incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa», previste dai contratti collettivi di secondo livello. Ne consegue che potranno accedere alla tassazione agevolata solo i dipendenti di aziende che applicano contratti collettivi aziendali e/o territoriali che disciplinino tali erogazioni.

LA VOCE DELL'AGENZIA
La detassazione
- Sono detassabili tutti i compensi riconosciuti a fronte di prestazioni effettuate in orario notturno, sia la retribuzione oraria che le relative maggiorazioni/indennità;
- Sono detassabili le somme erogate a titolo di straordinario solo se riconducibili a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa

I DUBBI DELLE IMPRESE
Gli straordinari
Le aziende si chiedono quali sono in effetti gli straordinari detassabili: le somme già commentate dall'agenzia delle Entrate nella circolare n. 59/2008 (straordinario a forfettizzato, superminimo, indennità di funzione eccetera) o lo straordinario quale giuridicamente inteso ai sensi dell'articolo 1 del Dlgs n. 66/2003

LE MODALITÀ E I TEMPI
Il recupero
- Previa istanza del lavoratore, le aziende una volta verificato il diritto alla detassazione su somme erogate nel 2008 e 2009, rilasciano una certificazione attestante la misura delle somme che non hanno beneficiato della detassazione;
- il dipendente, con la certificazione aziendale, può procedere al recupero delle maggiore imposte con l'Unico Integrativo (riservandosi così la possibilità di compensare il credito) o con l'istanza di rimborso;
- per il 2010 il conguaglio sarà effettuato direttamente dal datore di lavoro

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