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Norme e Tributi Fisco

Un assist per la competitività

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Questo articolo è stato pubblicato il 25 settembre 2010 alle ore 16:02.

Ampia applicazione del regime di detassazione per tutte le somme erogate in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa o ad altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento dell'impresa.
Questa è l'interpretazione che, in coerenza con l'obiettivo di favorire la produttività del lavoro e la ripresa economica, deve essere data dell'articolo 2 del decreto legge 93/2008. No, quindi, a capziosi formalismi e a quelle letture "causidiche" delle norme che tanto incidono sulla competitività delle imprese e sulla (bassa) produttività del lavoro.


La nota congiunta ministero del Lavoro-agenzia delle Entrate (Prot. 2010/134950) supera ogni dubbio sollevato all'indomani del Dl 185/08 che aveva esteso al 2009 (proroga poi prolungata a tutto l'anno in corso dalla finanziaria per il 2010) il regime di tassazione solo con riferimento agli incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, competitività e redditività e non invece alle ulteriori voci inizialmente previste dal decreto 93/08, cioè le somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario o supplementare o rese in funzione di clausole elastiche.
A fronte di letture restrittive – secondo le quali non sarebbero rientrate nell'imposta sostitutiva le somme erogate per gli straordinari propriamente intesi, bensì solo gli straordinari forfetizzati e i superminimi (cui testualmente ha fatto riferimento la circolare congiunta del ministero del Lavoro e delle Entrate n. 59/08) – già la risoluzione del 17 agosto 2010, n. 83/E avrebbe dovuto sgombrare ogni dubbio, là dove argomentava che anche le erogazioni relative a prestazioni di lavoro straordinario possono essere detassate, se connesse con incrementi di produttività e redditività. Così, evidentemente non è stato (come attestano le perplessità evidenziate in alcuni commenti, vedi Il Sole 24 Ore dell'11 settembre 2010), tanto che Lavoro e Agenzia sono ora dovute tornare sul punto affermando che la correlazione con parametri di produttività «può sussistere sia nell'ipotesi di straordinario forfetizzato, reso dai dipendenti che non sono vincolati dall'orario di lavoro, sia per le altre tipologie di prestazione straordinaria di lavoro».

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Questa interpretazione non fa certo rientrare per via di prassi amministrativa ciò che era stato eliminato dalla legge: le somme erogate a titolo di straordinario o supplementare o per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche non sono detassate in sé, ma, al pari di ogni retribuzione premiale, solo ove vi sia una effettiva correlazione con i parametri di produttività; ed allo stesso modo sono riconducibili all'imposta sostitutiva le somme erogate per il lavoro notturno o per il lavoro a turni solo se vi è un riscontro sui risultati positivi perseguiti.
Analogo ragionamento sostanzialista vale con riferimento alla "prova" della correlazione tra straordinario (o lavoro supplementare, notturno o a turni) e produttività. È sufficiente, al riguardo, qualunque documentazione della impresa: ad esempio una comunicazione scritta al lavoratore della motivazione della somma corrisposta o una dichiarazione dello stesso datore che attesti che la prestazione lavorativa abbia determinato un risultato utile per il conseguimento di elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.


Il chiarimento dovrebbe ora dare nuovo impulso alla riforma degli assetti contrattuali concordato nell'accordo del 22 gennaio 2009. Risultano infatti ampiamente sostenuti, con riferimento alla regolamentazione dei tempi di lavoro (straordinari, lavoro notturno, turnazioni, part-time) e nell'interesse congiunto di lavoratori e imprese, accordi innovativi volti allo sviluppo della produttività del lavoro e della competitività.
L'autore è consigliere del ministro del Lavoro

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