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Questo articolo è stato pubblicato il 27 settembre 2010 alle ore 18:09.
Giovedì è l'ultimo giorno per l'invio di Unico 2010. Nei controlli e nelle verifiche di chi si accinge a trasmettere il modello, l'attenzione va rivolta anche alla corretta esposizione dei dati inerenti le agevolazioni fiscali fruite nel corso del 2009. L'indicazione incide sul quadro RF, con una variazione in diminuzione che riduce il reddito imponibile. In alcuni casi, invece, è richiesta anche la compilazione di appositi prospetti «di sostegno» che dovrebbero facilitare le operazioni di controllo.
Nel caso della Tremonti-ter, che interessa il modello Unico 2010 e anche il prossimo Unico 2011, è necessario fornire un dettaglio di sintesi complessiva degli investimenti nel quadro RS, dove trovano collocazione i prospetti descrittivi.
Le modalità
L'agevolazione non determina la necessità di effettuare alcun confronto né con valori medi del passato, né con poste del patrimonio netto. Per le società di capitali è sufficiente esporre il totale degli investimenti al rigo RS141 (colonna 1), consentendo al software di dividere a metà l'importo (colonna 2), riportandolo automaticamente al rigo RF50 (colonne 2 e 4) tra le variazioni in diminuzione.
Gli scogli
Le difficoltà sono di due tipi.
- La prima, riguarda la corretta individuazione dei beni che possono rientrare nella divisione 28 della tabella Atecofin, o che ne sono estranei ma indispensabili per il funzionamento di un bene agevolato. Al riguardo, la recente risoluzione 91/E ha chiarito che tali beni debbono essere assolutamente indispensabili al funzionamento del bene appartenente alla divisione 28 e, al contempo, costituirne normale dotazione.
- La seconda, invece, riguarda la corretta individuazione del momento in cui l'investimento può dirsi effettuato, poiché l'agevolazione esplica effetto solo nel periodo compreso dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010. Dal punto di vista del cumulo, la Tremonti-ter non pone preclusioni di sorta che, invece, potrebbero essere presenti nelle altre agevolazioni che interessano i medesimi investimenti. È dunque possibile la convivenza con il credito di imposta per le aree svantaggiate e per le spese di ricerca e sviluppo, mentre è precluso il cumulo con l'agevolazione per le spese di riqualificazione energetica. Goduta la detassazione, il contribuente dovrà solo prestare attenzione alla sorte dei beni detassati, in quanto esiste la possibilità di revoca nel caso di cessione a terzi o destinazione a finalità estranee prima del secondo periodo di imposta successivo al l'acquisto. Analogamente, l'ammontare del beneficio dovrà essere rettificato al ribasso in caso di percezione di contributi nei successivi esercizi.