Storia dell'articolo
Chiudi
Questo articolo è stato pubblicato il 28 settembre 2010 alle ore 08:01.
Per le minusvalenze su partecipazioni di importo rilevante, al via le comunicazioni alle Entrate. La deduzione nel modello Unico richiede un'apposita lettera alla Direzione regionale, da inviare, rispettivamente, entro 5 o 45 giorni dalla dichiarazione, a seconda che si tratti di oneri superiori a 5 milioni o a 50.000 euro. La mancata o la tardiva spedizione comporta l'indeducibilità della minusvalenza.
Azioni immobilizzate
Dall'esercizio 2004, a seguito della riforma Ires, il regime delle minusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni è legato all'esistenza dei quattro requisiti per l'esenzione ("pex") previsti dall'articolo 87 del Tuir: possesso per almeno 12 mesi interi, prima iscrizione nelle immobilizzazioni, commercialità, residenza extra black list della partecipata. Se le quote cedute posseggono tutti e quattro i requisiti contemporaneamente le minusvalenze non possono essere dedotte nella determinazione del reddito, in caso contrario sì. Una disposizione anteriore alla riforma, ma tuttora efficace (istruzioni al rigo RF20 del modello Unico Sc) stabilisce che, se le minusvalenze derivano da partecipazioni non pex iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie, la deduzione, per importi complessivamente superiori nell'anno a 5 milioni di euro, richiede la trasmissione alla competente Direzione regionale dell'agenzia delle Entrate di un'apposita comunicazione.
Le partecipazioni immobilizzate possono produrre minusvalenze deducibili, ad esempio, quando sono state iscritte nel circolante nel primo bilancio successivo all'acquisto e poi riclassificate nelle immobilizzazioni, oppure quando sono relative a società senza requisito di commercialità (ad esempio, immobiliari di gestione).
La comunicazione, da redigere in carta semplice, deve essere consegnata o spedita in plico raccomandato A/R (senza busta) entro 5 giorni dalla data di presentazione del modello Unico (fa fede la data di spedizione). Nella lettera (la cui mancanza, trasmissione tardiva, o compilazione incompleta o infedele, rende indeducibili le minusvalenze) devono essere indicati i dati previsti dal provvedimento dell'Agenzia del 22 maggio 2003. Oltre agli estremi anagrafici della società e del legale rappresentante, deve essere riportato l'elenco delle cessioni con dettaglio delle partecipazioni e delle controparti, se conoscibili. All'istanza va allegato il bilancio, comprensivo di nota integrativa.