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Questo articolo è stato pubblicato il 28 settembre 2010 alle ore 08:58.
Lo sgravio contributivo autorizzato dall'Inps e restituito al lavoratore può beneficiare della detassazione del 10% se il lavoratore possiede i requisiti previsti dalla norma.
Lo sgravio è stato introdotto dal l'articolo 1, comma 67, della legge 247/2007, per il triennio dal 2008 al 2010: a domanda delle aziende viene riconosciuto uno sgravio contributivo sulle retribuzioni variabili fissate dalla contrattazione collettiva di secondo livello, entro i limiti delle risorse predeterminate. Su queste somme, di fatto, si concretizza la possibilità di beneficiare contemporaneamente sia della detassazione del 10% sia dello sgravio contributivo totale.
Con il messaggio n. 21389 del 17 agosto scorso l'Inps ha fornito le istruzioni operative precisando che il datore di lavoro può recuperare il beneficio contributivo entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione del messaggio; ossia, entro il 16 novembre relativamente alla denuncia Uniemens del mese di ottobre 2010.
La quota contributiva restituita al lavoratore concorre a formare il reddito di lavoro dipendente. È stato chiesto se era possibile applicare l'imposta sostitutiva del 10 per cento. Le Entrate precisano che lo sgravio contributivo restituito può essere assoggettato al più favorevole regime fiscale, anche se si riferisce a premi di produttività e risultato erogati in periodi di imposta precedenti.
Se il lavoratore ha già beneficiato dell'intero plafond a disposizione di 6mila euro le somme restituite potranno comunque essere assoggettate a tassazione separata (aliquota media del biennio 2008 e 2009) quali emolumenti arretrati di lavoro dipendente.
Lo sgravio della contribuzione a carico del lavoratore sarà pari al 9,19% per la generalità delle aziende e al 9,49% per i datori di lavoro soggetti alla Cigs (articolo 9 della legge 407/1990) e 8,84% per gli operai assunti in agricoltura; per gli apprendisti la quota è pari al 5,84 per cento. Non costituisce oggetto di sgravio il contributo (1%) ex articolo 3 ter della legge 438/1992, dovuto sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. (E.D.F.)
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