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Questo articolo è stato pubblicato il 29 settembre 2010 alle ore 08:03.
Controlli alle imprese "apri e chiudi" difficili da effettuare nei confronti delle società estinte. L'articolo 23 della manovra (Dl 78/2010) prevede che le imprese, che cessano l'attività entro un anno dalla data di inizio, vengono specificatamente considerate ai fini delle posizioni da sottoporre a controllo. La previsione vuole (giustamente) contrastare quei fenomeni in cui vengono aperte posizioni fiscali al solo scopo di interporsi fittiziamente in una transazione commerciale, senza eseguire il versamento delle imposte dovute, per poi cessare la presunta attività.
Il problema che, tuttavia, si pone è come il Fisco può agire nei confronti di un soggetto cessato, quando si tratta di società. Il tema è molto più ampio di quello legato alle "imprese apri e chiudi" in quanto riguarda in generale la possibilità, da parte dell'amministrazione, di emanare atti impositivi nei confronti di un ente collettivo estinto. Tralasciando le ipotesi di interposizione fittizia, la questione ruota attorno alla nuova previsione dell'articolo 2495 del Codice civile. In passato, sia talune sentenze della Cassazione che - per quanto riguarda gli aspetti fiscali - alcune precisazioni delle Entrate (risoluzione 68/E/2007) avevano concluso che lo scioglimento e la successiva cancellazione della società dal registro imprese non potevano determinare l'estinzione fino a quando non risultavano esauriti tutti i rapporti giuridici. Questo perché l'articolo 2456 del Codice non prevedeva espressamente l'estinzione della società. Con la riforma del diritto societario, nell'articolo 2495 del Codice si parla espressamente, invece, di estinzione della società conseguente alla cancellazione.
Sulla questione è intervenuta la Corte di cassazione a sezioni unite, con tre sentenze del 22 febbraio 2010 (4060, 4061, 4062), con le quali è stato stabilito che la cancellazione dal registro imprese delle società di capitali (e anche di persone) ne comporta l'estinzione, indipendentemente dall'esistenza di creditori non soddisfatti o di rapporti giuridici non definiti, con conseguenze anche sul campo fiscale. Si pensi alla possibilità di emettere accertamenti nei confronti di una società estinta (comprese quelle "apri e chiudi"), visto che l'estinzione non determina di certo il venire meno della possibilità di effettuare gli accertamenti entro i termini di decadenza. Peraltro, sempre sul fronte fiscale, va rilevato che la nuova previsione dell'articolo 2495 del Codice convive - perlomeno per le imposte sui redditi - con l'articolo 36 del Dpr 602/73, secondo il quale i soci che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi d'imposta anteriori alla messa in liquidazione denaro o altri beni in assegnazione dagli amministratori o hanno ricevuto in assegnazione beni sociali dal liquidatore nel corso della liquidazione, risultano responsabili del pagamento delle imposte dovute dalla società, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal Codice. L'articolo 2495 del Codice civile, prevede che i creditori (compreso il Fisco) possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino a concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. Pertanto, nel caso di estinzione della società, l'atto impositivo dovrà essere intestato direttamente ai soci (o al liquidatore). Questo però solo quando ricorrono le condizioni previste dallo stesso articolo 2495 del Codice e dall'articolo 36 del Dpr 602/73. Altrimenti, purtroppo, «chi si è visto si è visto».







