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Norme e Tributi Fisco

Rimborso per le spese di viaggio

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Questo articolo è stato pubblicato il 29 settembre 2010 alle ore 10:34.

Iniziamo la pubblicazione del testo dello schema di decreto ministeriale concernente: «Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili». Il testo è in attesa di pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale».

TITOLO I
Norme generali

ARTICOLO 1
Contenuto della tariffa - Definizioni
1.La presente tariffa stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione e la liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti negli albi professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, al fine di garantire la qualità della prestazione, nel rispetto dell'importanza dell'opera e del decoro della professione.
2.Ai fini della presente tariffa il termine "professionista" indica sia il dottore commercialista, sia il ragioniere commercialista, sia l'esperto contabile.

ARTICOLO 2
Classificazione dei compensi
1. Oltre al rimborso delle anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente, al professionista, in relazione a ciascuna pratica svolta, spettano i compensi per:
a)rimborsi di spese, di cui al titolo II;
b)indennità, di cui al titolo III;
c)onorari, di cui al titolo IV.
2. I compensi per rimborsi di spese e per indennità sono cumulabili in ogni caso tra di loro e, se non è prevista un'espressa deroga, con gli onorari.

ARTICOLO 3
Criteri per la determinazione dei compensi applicabili
1. compensi per rimborsi di spese e per indennità sono determinati in misura fissa, salvo quelli previsti dal quarto comma dell'articolo 18 e dalla lettera d) dell'articolo 19.
2. Per la concreta determinazione degli onorari previsti dalla presente tariffa, si deve far riferimento alla natura, alle caratteristiche, alla durata ed al valore della pratica. Si deve inoltre tenere conto del risultato economico conseguito, nonché dei vantaggi anche non patrimoniali derivati al cliente.

ARTICOLO 4
Valore della pratica
1. Per stabilire il valore della pratica ai fini della determinazione degli onorari, si fa riferimento ai parametri indicati nei singoli articoli della presente tariffa.
2. Ove il valore della pratica non sia determinato o determinabile, si assume a riferimento il valore massimo del terzo scaglione di cui all'articolo 26.

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3. Qualora vi sia una manifesta sproporzione tra le prestazioni svolte e gli onorari stabiliti, con riferimento al valore della pratica, di cui agli articoli 26, 31, 45, 47, 48 e 50 della presente tariffa, gli onorari dovuti possono essere determinati con parere del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, su istanza documentata del cliente o del professionista, sulla base di criteri e misure di equità che tengano conto della gravità della sperequazione, nonché dell'entità dell'impegno professionale, e comunque nei limiti dei massimi previsti dai citati articoli 26, 31, 45, 47, 48 e 50. Il cliente è convocato per essere sentito in sede di rilascio del parere di liquidazione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139.
4. Qualora vi sia una manifesta sproporzione tra le prestazioni svolte e gli onorari stabiliti con riferimento al valore della pratica, può essere richiesto, concordemente dalle parti, l'intervento del consiglio dell'Ordine ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139. In tal caso, il consiglio dell'Ordine determina gli onorari secondo criteri e misure di equità, tenuto conto della gravità della sperequazione, nonché dell'entità dell'impegno professionale.

ARTICOLO 5
Onorari massimi
1. Quando la presente tariffa non prevede onorari minimi e massimi, per la concreta applicazione dei criteri stabiliti nell'articolo 3, gli onorari massimi si determinano applicando una maggiorazione del 50% agli onorari indicati.

ARTICOLO 6
Maggiorazioni particolari
1. Per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, a tutti gli onorari massimi può essere applicata una maggiorazione non superiore al 100 per cento.
2. Per le prestazioni compiute in condizioni di urgenza agli onorari può essere applicata una maggiorazione non superiore al 50 per cento.
3. Le maggiorazioni contemplate nel presente articolo non sono cumulabili fra loro.

ARTICOLO 7
Riduzioni particolari
1.Il professionista esercente la professione in un comune il cui numero di abitanti sia inferiore a 200.000 può applicare agli onorari una riduzione non superiore al 15 per cento.
2.Il professionista iscritto all'albo da meno di cinque anni può applicare agli onorari una riduzione non superiore al 30 per cento.

ARTICOLO 8
Emissione della parcella
1. Fatta eccezione per il caso degli acconti previsti dall'articolo 2234 del Codice civile e per il caso previsto al successivo articolo 9, la parcella, o l'avviso di parcella, può essere emessa a partire dal momento della conclusione della pratica.

ARTICOLO 9
Parcelle periodiche
1. Quando l'incarico è di durata indeterminata, o comunque superiore ad un anno, il professionista, relativamente alle prestazioni continuative, può presentare al cliente la parcella per il lavoro svolto alla fine di ogni trimestre.

ARTICOLO 10
Termine di pagamento delle parcelle
1. Trascorsi tre mesi dall'emissione della parcella o dell'avviso di parcella senza che sia stata contestata la congruità dei compensi addebitati, in caso di mancato integrale pagamento, alla parte non pagata si applicano gli interessi di mora al tasso legale, fermo restando il diritto al risarcimento del danno in sede giurisdizionale o transattiva.

ARTICOLO 11
Pluralità di professionisti
1.Quando la pratica è stata svolta da più professionisti, riuniti in collegio non obbligatorio a seguito di espressa richiesta o autorizzazione da parte del cliente, gli onorari globali dovuti al collegio, fermi restando i rimborsi di spese e le indennità spettanti a ciascun membro, sono quelli dovuti ad un professionista con l'aumento del 40% per ciascun membro del collegio, salvo i casi espressamente regolati in modo diverso dalla presente tariffa.
2. Quando un incarico è affidato a più professionisti iscritti ad albi professionali diversi, anche se appartenenti alla stessa associazione professionale, ciascuno di essi ha diritto, nei confronti del cliente, ai compensi per l'opera individualmente prestata secondo la tariffa della rispettiva categoria professionale.

ARTICOLO 12
Incarichi connessi di più clienti
1. Quando il professionista riceve da più clienti incarichi tra loro connessi, agli onorari determinati con i criteri e le norme della presente tariffa può essere applicata una riduzione non superiore al 40% nei confronti di ciascun cliente, salvo diversa specifica disposizione della presente tariffa.

ARTICOLO 13
Incarico non giunto a compimento
1. Quando l'incarico iniziato non possa, per qualsiasi ragione, essere portato a compimento, il professionista ha diritto ai compensi corrispondenti alle prestazioni svolte sino al momento della loro cessazione, tenuto anche conto del risultato utile che dalle stesse possa essere derivato al cliente.

ARTICOLO 14
Incarico già iniziato da altri professionisti
1. Per l'incarico già iniziato da altri professionisti, al professionista spettano i compensi corrispondenti all'opera prestata, tenuto conto anche dell'eventuale lavoro preparatorio svolto per una nuova o diversa impostazione dell'incarico.

ARTICOLO 15
Definizione della pratica con il concorso del cliente o di terzi
1.Qualora si pervenga alla definizione della pratica, oltre che con l'opera del professionista, anche con il concorso effettivo del cliente o di terzi, al professionista, oltre ai rimborsi di spese, alle indennità ed agli onorari graduali, se dovuti, spettano gli onorari specifici previsti dalla presente tariffa per le prestazioni svolte, applicando una riduzione compresa tra il 10% ed il 30 per cento.
2. Nel caso in cui il cliente abbia svolto direttamente la pratica, al professionista, incaricato di assisterlo e di consigliarlo, oltre ai rimborsi di spese, alle indennità ed agli onorari graduali, se dovuti, spettano gli onorari specifici relativi alla pratica, applicando una riduzione compresa tra il 20% ed il 50 per cento.

ARTICOLO 16
Applicazione analogica
1. Quando gli onorari non possono essere determinati secondo un'espressa disposizione della presente tariffa, si ha riguardo alle disposizioni della stessa o di altre tariffe professionali che regolano casi simili o materie analoghe.
2. L'applicazione per analogia di disposizioni di altre tariffe professionali è limitata alle prestazioni previste o permesse dall'ordinamento professionale per le quali la presente tariffa non preveda onorari specifici determinati analiticamente.

TITOLO II
Rimborsi di spese

ARTICOLO 17
Spese generali di studio
1. Al professionista è dovuto un compenso forfettario a fronte delle spese generali di studio in ragione del 12,5 % dell'importo degli onorari spettanti per le prestazioni svolte, con un massimo di euro 2.500,00 per parcella.

ARTICOLO 18
Spese di viaggio e di soggiorno
1. Al professionista, che per l'adempimento dell'incarico si rechi fuori dalla sede dello studio, spetta un compenso per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.
2. Le spese di viaggio sono determinate in misura pari:
a)al costo del biglietto di prima classe in caso di trasporto ferroviario;
b)al costo del biglietto di business class in caso di tratte intercontinentali e al costo del biglietto della economy class in caso di tratte nazionali e continentali del trasporto aereo;
c)al costo chilometrico risultante dalle tariffe Aci del mezzo privato utilizzato.
3. Le spese di soggiorno (pernottamento e vitto) sono determinate in misura pari alla tariffa d'albergo a quattro stelle.
4. È inoltre dovuta una maggiorazione non superiore al 30% dei compensi per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno non contemplate al comma 2 del presente articolo.

TITOLO III
Indennità

ARTICOLO 19
Indennità
1. Al professionista spettano le seguenti indennità:
a) per l'assenza dallo studio, di cui sia dimostrata la necessità:
1)del professionista: 77,48 euro per ora o frazione di ora, 619,76 euro per l'intera giornata;
2)dei collaboratori e sostituti del professionista: 27,12 euro per ora o frazione di ora, 209,16 euro per l'intera giornata;
b) per la rubricazione e la formazione dei fascicoli: 77,48 euro;
c) per la predisposizione, su richiesta del cliente, di copie di documenti di lavoro dichiarate conformi all'originale: 3,87 euro per ogni facciata;
d) per la domiciliazione del cliente presso lo studio, esclusa la domiciliazione ai fini del contenzioso tributario: da 23,24 euro a 154,94 euro mensili;
e) per il deposito presso lo studio di libri, documenti, plichi, valori e simili: l'ammontare delle indennità è definita nella misura concordata con il cliente.

TITOLO IV
Onorari
Capo I
Principi generali

ARTICOLO 20
Classificazione degli onorari
1. Gli onorari si distinguono in:
a)onorari specifici: determinati unitariamente in relazione al l'esecuzione dell'incarico;
b)onorari graduali: determinati con riferimento al costo delle singole prestazioni svolte per l'adempimento dell'incarico.

ARTICOLO 21
Cumulabilità degli onorari graduali
1.Gli onorari graduali di cui all'articolo 26 sono cumulabili con gli onorari specifici previsti dalla presente tariffa salvo quando il cumulo sia espressamente escluso nelle correlative norme tariffarie.
2. Peraltro, in caso di cumulo, gli onorari graduali applicabili non possono essere superiori a quelli previsti per il terzo scaglione, fatta salva, ove ne sia il caso, la maggiorazione prevista nella nota in calce alla tabella dell'articolo 26.

ARTICOLO 22
Onorari preconcordati
1. In alternativa agli onorari di cui all'articolo 20, è ammesso preconcordare gli onorari.
2. Nella determinazione degli onorari preconcordati si deve avere sempre riguardo ai criteri di cui all'articolo 3.
3. Salvo diversi accordi tra le parti, gli onorari preconcordati comprendono i rimborsi per le spese generali di studio e non sono cumulabili con le indennità di cui all'articolo 19.

ARTICOLO 23
Asseverazioni
1. Al professionista al quale sia richiesta, dalla legge o dal cliente, l'asseverazione di perizie, atti o documenti, spetta una maggiorazione del 10% da applicare agli onorari specifici relativi alla pratica svolta. La maggiorazione qui prevista non si applica alle relazioni di stima di cui all'articolo 31, comma 2, lettera d).

ARTICOLO 24
Modalità tecniche di determinazione degli onorari
1. Gli onorari sono determinati in misura fissa, o con riferimento a parametri costituiti da valori o da altre entità numeriche.
2. Qualora il professionista preconcordi l'applicazione di onorari a tempo, questi sono determinati in base alle ore o frazioni di ora impiegate per lo svolgimento della pratica anche da collaboratori e sostituti, per i quali devono essere determinati compensi orari differenziati, in misura non inferiore a quella di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), dell'articolo 19.

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