Storia dell'articolo
Chiudi
Questo articolo è stato pubblicato il 30 settembre 2010 alle ore 08:02.
Un vademecum per la gestione del rapporto di lavoro nel settore del turismo, dalle forme contrattuali alla detassazione dei premi di risultato. Questo il contenuto della circolare 34/2010, ancora inedita, con cui il ministero del Lavoro che fa il punto della situazione sulle problematiche lavoristiche del settore turismo.
Sulla scorta delle disposizioni impartite dall'agenzia delle Entrate con la circolare 47/2010, il ministero spiega anche che il lavoro notturno, definito dalla contrattazione collettiva del settore turismo, può essere detassato nella misura del 10% «purché se ne possa argomentare la oggettiva riconducibilità ad incrementi di produttività, competitività e redditività». Questa riconducibilità si realizza, per esempio, per le prestazioni rese durante il periodo notturno dal personale degli alberghi (ricevimento, portineria, food and beverage, sorveglianza) «in quanto la disponibilità di un servizio preposto a rispondere in tempo reale alle esigenze della clientela costituisce un indubbio parametro di qualità, certificato anche dalle disposizioni che regolano la classificazione delle strutture alberghiere». Un metro di misura ampio per soddisfare il requisito di legge.
Il contratto di apprendistato è utilizzabile nel settore, tuttavia, se avviato part-time non può essere per un orario settimanale che pregiudichi la formazione, che deve rimanere sempre di 120 ore annue.
Particolarmente interessante il chiarimento per le imprese dislocate in diverse regioni e sottoposti a differenti discipline regionali: in questo caso la circolare 34 esprime l'avviso che la disciplina applicabile debba essere quella della regione in cui ha sede legale il datore di lavoro per tutti i lavoratori. Principio che può essere esteso a tutti i settori economici.
Per gli stagionali, inoltre, la formazione di 120 ore annue deve essere riproporzionata all'impegno contrattuale annuo ridotto.
Via libera alla stipula del contratto intermittente se custodi, guardiani diurni e notturni, portinai, uscieri e inservienti, camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere, carrozze-letto, carrozze ristoranti e piroscafi, personale addetto ai trasporti di persone e di merci, addetti ai centralini telefonici privati, commessi di negozio nelle città con meno di cinquantamila abitanti a meno che, anche in queste città, il lavoro dei commessi di negozio sia dichiarato effettivo e non discontinuo con ordinanza del Prefetto.