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Questo articolo è stato pubblicato il 30 settembre 2010 alle ore 08:19.
La società che si è adeguata alla risposta ad un interpello presentato dal consulente non può essere sanzionata, perché verrebbe violato il principio di affidamento e buona fede. A precisarlo è la Corte di cassazione con la sentenza n. 20421 depositata ieri.
Questi i fatti. Una società a seguito dell'acquisto di un importante complesso immobiliare si vedeva sospendere il rimborso Iva richiesto. Secondo l'Ufficio erano state commesse svariate violazioni che richiedevano la prestazione di un'ulteriore garanzia rispetto a quella già presentata per il rimborso.
Venivano quindi irrogate sanzioni non collegate ad alcun tributo. Approfittando della legge sul condono, il commercialista della società formulava istanza di interpello alla direzione regionale per conoscere se e come avesse potuto effettuare il condono tombale (articolo 9 della legge 289/2002), visto che l'atto di irrogazione sanzioni era stato ritualmente impugnato. La direzione regionale confermava la legittimità del condono tombale nell'ipotesi prospettata senza necessità di eseguire altre definizioni (liti potenziali, liti pendenti, eccetera).
Nel corso del contenzioso, che si era instaurato a seguito della sospensione del rimborso Iva, veniva anche disconosciuto il condono. La società, a questo proposito, lamentava la violazione del principio di affidamento e buona fede, essendosi uniformata a una precisa pronuncia della direzione regionale. La commissione regionale tuttavia condivideva le ragioni dell'ufficio che aveva insistito sull'invalidità del condono.
Nel ricorso per cassazione la società eccepiva, tra gli altri motivi, la violazione del principio di affidamento e buona fede essendosi uniformata a una risposta dell'amministrazione, peraltro confermata da circolari emanate a livello centrale. L'ufficio invece, nell'insistere sulla invalidità del condono tombale, faceva anche rilevare che il parere della direzione regionale non era stato reso ad personam in quanto il richiedente non si era qualificato come rappresentante della società contribuente. Tutto questo in violazione del l'articolo 11 dello Statuto del contribuente in base al quale «la risposta dell'Amministrazione vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto del l'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente».