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Questo articolo è stato pubblicato il 30 settembre 2010 alle ore 09:09.
La normativa sul tranfer pricing trova un altro importante tassello nel provvedimento attuativo del direttore dell'agenzia delle Entrate. In base alla disposizione originaria (articolo 26 del decreto legge 78/10), questo documento doveva vedere la luce entro la fine del mese di settembre, e così è stato.
Il provvedimento è concettualmente diviso in due parti: la prima contiene le definizioni rilevanti e precisa i contenuti della documentazione che le imprese dovranno produrre se vogliono evitare l'applicazione delle sanzioni previste dalla norma. La seconda parte, di cui ci occupiamo in dettaglio, riguarda invece i tempi e i modi di costruzione, comunicazione e consegna dei documenti. È possibile "capovolgere" il decreto e ipotizzare una scaletta temporale degli adempimenti che le imprese interessate dovranno porre in essere (sintetizzato nel grafico che pubblichiamo a fianco).
Il primo passo consiste nell'identificare a quale tipologia individuata dal provvedimento appartiene l'impresa (ma su questo aspetto, e sul successivo punto, rinviamo all'altro servizio pubblicato in questa pagina).
A seconda della classificazione cambiano i contenuti dei documenti da predisporre, con una marcata attenuazione dell'impegno da dedicare alla costruzione dei file da parte delle imprese di dimensioni minori. In effetti, il master file e la documentazione nazionale devono essere predisposte in formato elettronico (articolo 8.1, ultimo paragrafo). È però prevista anche la possibilità di esibire i documenti su supporto cartaceo, purché la versione elettronica possa essere consegnata entro un termine congruo (assegnato dai verificatori). La documentazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (che deve anche siglare ogni pagina) e la versione elettronica deve essere autenticata mediante firma elettronica. La lingua di redazione è quella italiana, ma se il master file riguarda l'intero gruppo è possibile adottare l'inglese.
Le imprese che predispongono la documentazione devono darne notizia all'amministrazione finanziaria. La comunicazione deve essere preventiva rispetto a eventuali accertamenti, e quindi la norma individua un termine iniziale che riguarda tutti i periodi di imposta fino al 2009 (per le imprese con esercizio solare). Entro 90 giorni dalla pubblicazione del provvedimento (termine che dovrebbe cadere il 28 dicembre prossimo) occorre inviare una comunicazione telematica ad hoc. In caso di ritardo non vi sono però effetti negativi sostanziali, dato che il provvedimento (articolo 9.2) dichiara espressamente valide anche le comunicazioni inviate oltre il termine, purché risultino trasmesse prima dell'inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento.