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Questo articolo è stato pubblicato il 01 ottobre 2010 alle ore 08:02.
Il provvedimento delle Entrate sulla documentazione sul transfer pricing ricalca quanto già raccomandato dalle direttive Ocse e dal Consiglio Europeo.
La norma che "genera" il provvedimento (articolo 26 del Dl78/2010) prevede che, comunicato all'Amministrazione il possesso di documentazione conforme al provvedimento stesso, non siano applicabili le sanzioni amministrative per infedele dichiarazione. Si tratta di un incentivo, atteso che nessun obbligo di documentazione sui prezzi di trasferimento è previsto dall'ordinamento italiano. Tuttavia il provvedimento, nelle «motivazioni», esplicita che la comunicazione di possesso della documentazione consente all'Amministrazione «di procedere ad una più efficace analisi preliminare dello specifico rischio fiscale, soprattutto con riferimento a quei soggetti privi della stessa». Sembrerebbe un ulteriore "incentivo", per il contribuente, ad inviare la comunicazione, teso a evitargli maggiori probabilità di controlli, avendo dichiarato, tale contribuente, di aver compiuto un tentativo in buona fede di determinare i prezzi.
Il fulcro di qualunque processo di determinazione, e poi di documentazione, dei prezzi di trasferimento consiste nella scelta concreta del metodo in seno ai metodi astrattamente possibili secondo le direttive Ocse. Sul punto il provvedimento richiede una evidenza "piena" del processo di selezione. Le direttive Ocse suggeriscono che «The guidance at paragraph 2.2 that the selection of a transfer pricing method always aims at finding the most appropriate method for each particular case does not mean that all the transfer pricing methods should be analyzed in depth or tested in each case in arriving at the selection of the most appropriate method». Il provvedimento prevede che «nel caso di selezione di un metodo transazionale reddituale, in presenza del potenziale utilizzo di un metodo transazionale tradizionale, occorrerà dare conto delle motivazioni di esclusione di tale ultimo metodo. Stesso discorso vale in caso di selezione di un metodo diverso dal metodo del confronto del prezzo, in presenza di potenziale utilizzo di tale ultimo metodo». Il provvedimento, perciò, chiede la ragione di utilizzo del metodo migliore evidenziando anche la ragione di scarto dei metodi, potenzialmente migliori, ma non utilmente applicabili al caso in esame. Per meglio intendere: sia, ad esempio, che un produttore associato ad un gruppo venda lo stesso bene ad un distributore libero e ad un distributore indipendente (presenza di potenziale utilizzo del metodo del confronto di prezzo); occorrerà allora motivare, se si scarta il confronto di prezzo, perché il prezzo del bene nella transazione "libera" non possa costituire il valore normale. Questo può accadere per diverse ragioni economiche, quali sono, sempre e solo come esempio, differenze nei termini di consegna dei beni, nei mercati geografici di vendita, nei volumi stessi di vendita.