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Questo articolo è stato pubblicato il 01 ottobre 2010 alle ore 15:56.
Corsia preferenziale per i rimborsi relativi a liti su avvisi di accertamento, di liquidazione e atti con cui si determinano sanzioni e iscrizioni a ruolo, oltre a quelli legati a controversie sul diniego espresso o tacito del rimborso di somme versate spontaneamente, ossia non in seguito alla notifica di atti autonomamente impugnabili. Con la circolare n. 49/E del 1° ottobre l'agenzia delle Entrate chiarisce che quando il Fisco perde in contenzioso, il rimborso arriva immediatamente, senza più aspettare la notifica della sentenza. (Ascolta l'audio-intervista con il nostro esperto).
Il contribuente che aspetta un rimborso, quindi, non deve avanzare richieste specifiche né avviare solleciti: basterà solo la comunicazione del dispositivo della decisione da parte della segreteria della Commissione tributaria per dare avvio alla procedura di rimborso.
La novità sui rimborsi vale anche per le somme versate dal contribuente per errore. In questo caso, lo spartiacque non è più il passaggio in giudicato, ma il fatto stesso che esista una sentenza favorevole.
L'Agenzia invita «le competenti strutture territoriali a provvedere (anche prima della scadenza del termine previsto dalla legge, ossia 90 giorni dalla notificazione della sentenza) alla esecuzione dei rimborsi in esame, tutte le volte in cui abbiano conoscenza certa, anche se informale, di una pronuncia favorevole al contribuente, senza attendere la notifica della sentenza».
L'obbligo di eseguire i rimborsi relativi a liti su avvisi di accertamento, di liquidazione e atti con cui si determinano sanzioni e iscrizioni a ruolo, vale non soltanto per le sentenze favorevoli al contribuente emesse in Commissione tributaria provinciale ma anche per le decisioni prese in Commissione tributaria regionale o centrale.