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Questo articolo è stato pubblicato il 02 ottobre 2010 alle ore 09:52.
Il direttore di un giornale online non risponde a titolo di colpa per omesso controllo su quanto pubblicato nel suo sito. A ribadire la differenza tra ciò che è «stampa» e ciò che invece viaggia nel web virtuale è stata la Corte di cassazione – quarta sezione penale, sentenza 35511/10 depositata ieri – che ha riformato una decisione di segno contrario della Corte d'appello di Milano.
I giudici di merito nel settembre del 2009 avevano dichiarato il non luogo a procedere per prescrizione – quindi salvando le condanne ai risarcimenti civilistici – nei confronti del direttore di Merateonline, imputato di non aver impedito la pubblicazione di una lettera diffamatoria nei confronti, tra gli altri, dell'ex ministro della giustizia Roberto Castelli.
Il ricorso per l'annullamento – accolto – era fondato su un motivo di merito (l'impossibilità di dimostrare la genuinità del file diffamatorio, atteso il mancato sequestro del sito e relativa perizia) e soprattutto sull'interpretazione restrittiva dell'articolo 57 del codice penale: questa norma stabilisce la responsabilità omissiva per colpa del direttore di «stampa periodica», salvi ovviamente i casi di concorso (quindi: doloso) nel reato di diffamazione.