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Questo articolo è stato pubblicato il 05 ottobre 2010 alle ore 08:05.
Lo scostamento di un quinto necessario per legittimare il nuovo accertamento sintetico deve essere calcolato sul reddito accertabile. È questo quanto si può desumere dall'articolo 22 del decreto legge 78/2010.
Prima delle modifiche, la norma stabiliva la possibilità di effettuare l'accertamento sintetico quando il reddito complessivo accertabile si discostava per almeno un quarto rispetto al reddito dichiarato. Questa sorta di "franchigia" era stata stabilita in conseguenza della anomalia, rispetto alle altre forme di accertamento, su cui si basa il "sintetico". Infatti, mentre le varie metodologie accertative hanno per oggetto l'individuazione di una ricchezza prodotta, cioè un reddito o dei ricavi, il "sintetico" si è sempre caratterizzato - anche prima delle modifiche della manovra d'estate - per il fatto che risulta fondato su un procedimento definito "inverso": dalla spesa, cioè da un atto dispositivo della ricchezza, si ricostruisce il reddito. Per questo il legislatore ha stabilito una sorta di franchigia tra reddito accertato e reddito dichiarato.
La franchigia risultava - ed è tuttora - comune sia all'accertamento sintetico sia a quello basato sul redditometro. L'unica differenza tra le due metodologie consisteva nel fatto che soltanto per il redditometro la norma richiedeva che la "non conguità" rispetto al reddito accertato si avesse per almeno due periodi d'imposta. Tale ultima previsione è stata ora cancellata dal nuovo testo dell'articolo 38, comma 5 del Dpr 600/73.
In relazione alla franchigia di un quarto tra reddito accertato e quello dichiarato, era stato posto il problema se il 25% dovesse essere calcolato sul primo o sul secondo.
In sostanza, fatto 100 il reddito determinato sinteticamente e 75 quello dichiarato, il problema che si poneva era se la percentuale doveva essere calcolata su 100 o su 75. Secondo un passaggio della relazione del Secit del 31 ottobre 1993, lo scostamento del 25% doveva essere calcolato sul reddito accertato.
La nuova norma non sembra differenziarsi da quella precedente, salvo per la diversa entità che consente l'effettuazione dell'accertamento. Ora viene affermato che l'accertamento sintetico è ammesso «a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato».