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Norme e Tributi Fisco

Black list in cerca di istruzioni in vista della scadenza del 2 novembre

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Questo articolo è stato pubblicato il 06 ottobre 2010 alle ore 08:07.

Elenchi back list in cerca di certezze. Nonostante l'obbligo di monitoraggio delle operazioni sia ufficialmente scattato il 1° luglio e sia ormai incombente la data di prima presentazione dei modelli, prevista per il 2 novembre, gli operatori devono confrontarsi con una situazione ancora in divenire.

Gli stati della lista
Sul fronte delle certezze, va segnalato che il Dm 5 agosto 2010 ha incluso, tra i dati da trasmettere, le prestazioni di servizi che non si considerano effettuate in Italia per carenza del requisito territoriale poste in essere con operatori black list. Ma qui subentra un primo problema, ossia l'individuazione esatta di questi Paesi. Posto il rinvio operato dal Dl 40/2010 ai decreti del 1999 e del 2001 (relativi, rispettivamente, alle persone fisiche e alle Cfc), resta da capire se, ai fini della comunicazione, gli Stati nominati in quest'ultimo Dm (e non anche in quello del '99) debbano intendersi black list senza riserve, ovvero siano da considerare tali solo al sussistere delle particolari condizioni fissate dalla disposizione. A favore di questa applicazione "attenuata" della normativa deporrebbe – come fa notare anche Abi nella circolare 21 del 17 settembre – il dossier 217 del 2010 del servizio studi del Senato, dove, a commento dell'articolo 1 del Dl 40/2010, si legge che, quanto al Dm del 2001, i Paesi di cui all'articolo 3 sono considerati black list «limitatamente alle condizioni specificatamente individuate per ciascuno di essi». Se così fosse, il Lussemburgo, per rimanere in ambito Ue, sarebbe interessato dall'obbligo solo relativamente alle operazioni compiute con le holding del 1929 (peraltro dichiarate incompatibili con l'ordinamento comunitario). Tuttavia, in via ufficiosa, l'amministrazione parrebbe orientata in senso diverso, per cui i Paesi nominati nei decreti sarebbero black list tout court, senza eccezioni.

L'elemento oggettivo
Passando al piano oggettivo dell'obbligo, sembra certo che negli elenchi siano da includere solo le operazioni rilevanti ai fini dell'Iva in quanto cessioni di beni o prestazioni di servizi. Resta pertanto fermo che tutte le operazioni non qualificabili come tali in base, rispettivamente, agli articoli 2 e 3 del Dpr 633/1972 (come le somme pagate a titolo di risarcimento) sono escluse dalla comunicazione in quanto prive del requisito oggettivo. In quest'ottica, l'obbligo di riepilogare anche le operazioni «non soggette agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto», di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f) del Dm 30 marzo 2010, va interpretato come riferito alle operazioni comunque dotate del predetto requisito oggettivo (ma, ad esempio, carenti del presupposto territoriale).

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Tags Correlati: Agenzia Entrate | Fisco | Italia | Ue C

 

L'elemento soggettivo
Quanto all'elemento soggettivo, andrebbe chiarito il trattamento delle operazioni poste in essere con il rappresentante fiscale in un Paese non black list di un soggetto passivo black list. In base all'articolo 1 del Dm 30 marzo 2010, sono soggette a comunicazioni le operazioni intrattenute con «operatori economici aventi sede, residenza o domicilio» in territori black list. È inoltre pacifico che la nomina di un rappresentante fiscale non attribuisce al soggetto passivo non residente lo status di operatore stabilito (sentenza della Corte Ue C-1/08, Athesia Druck). Da ciò deriva che le operazioni poste in essere con il rappresentante fiscale in un Paese non black list di un soggetto passivo con «sede, residenza o domicilio» in un Paese black list dovrebbero essere riepilogate negli elenchi. Ma questa impostazione conduce a ricomprendere nell'obbligo anche le operazioni svolte interamente in Italia – ad esempio la cessione effettuata da un italiano nei confronti del rappresentate fiscale in Italia di un soggetto black list (quindi cessione Italia su Italia) – andando ad appesantire l'applicazione di una norma nata per contrastare le frodi architettate a livello internazionale. Condividere questa impostazione porterebbe altresì a che la cessione effettuata da un operatore nazionale nei confronti del rappresentante fiscale in uno Stato Ue (ad esempio la Francia) di un soggetto con residenza black list andrebbe segnalata negli elenchi, sebbene, sul piano formale, il rapporto non riguardi alcun soggetto black list. Cambiando la prospettiva di analisi, obbligato sarebbe anche il rappresentante fiscale in Italia di un soggetto non stabilito che effettua operazioni con soggetti black list. Infatti, il rappresentante è un'emanazione diretta della soggettività passiva nel territorio dello Stato del rappresentato e, considerato anche che la ratio della normativa è combattere le frodi, questa casistica non avrebbe motivo di rimanere esclusa dalla comunicazione.
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I FRONTI APERTi
Le principali questioni ancora irrisolte che attendono i chiarimenti dell'agenzia delle Entrate

TERRITORIALITÀ
Individuazione dei Paesi black list
Per i Paesi nominati solo nel Dm del 2001 (e non anche nel Dm del 1999) resta da capire se, ai fini della comunicazione, debbano intendersi black list senza riserve, ovvero siano tali se sussistono le condizioni fissate dal decreto. Il servizio studi del Senato parrebbe condividere quest'ultima tesi. Tuttavia, sembra che l'amministrazione non sia dello stesso avviso
Cessioni estero su estero
Le cessioni di beni effettuate all'estero in quanto non rientranti fra le esportazioni ed essendo escluse dall'obbligo di fatturazione non dovrebbero sottostare all'obbligo di inclusione negli elenchi



ASPETTI OGGETTIVI Cessioni e prestazioni
Negli elenchi vanno riepilogate esclusivamente le operazioni rilevanti ai fini Iva in quanto cessioni di beni o prestazioni di servizi ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2 e 3 del Dpr 633/72. Sono pertanto escluse tutte le operazioni non qualificabili come tali, come, ad esempio, le somme pagate a titolo di risarcimento o anticipate in nome e per conto
Importazioni
Le importazioni, nell'essenza, sono degli acquisti, e così dovrebbero essere ricomprese negli elenchi. Tuttavia, queste operazioni sono già tracciate attraverso la dichiarazione di importazione, per cui l'inclusione nella comunicazione darebbe luogo a una duplicazione di adempimenti. A favore dell'esclusione delle importazioni depone il tenore delle istruzioni di compilazione, dove, fra i dati da riepilogare, si fa menzione delle esportazioni ma non delle importazioni
Operazioni esenti
Il Dm 5 agosto 2010 esclude dall'obbligo degli elenchi «le attività con le quali si realizzano operazioni esenti» da Iva se il contribuente si è avvalso della dispensa dagli adempimenti di cui all'articolo 36-bis del Dpr 633/72, «fermo l'obbligo di comunicazione per le eventuali operazioni imponibili effettuate nell'ambito di dette attività». La lettera della disposizione dovrebbe portare a escludere la rilevanza ai fini della segnalazione delle operazioni passive. Potrebbe dirsi lo stesso per i servizi fuori campo ex articolo 7-ter


ASPETTI SOGGETTIVI Posizione del rappresentante fiscale in Italia di un soggetto non stabilito che effettua operazioni con soggetti black list
Il rappresentante fiscale in Italia di un operatore non stabilito rappresenta un'emanazione diretta della soggettività passiva nel territorio dello Stato del rappresentato. Pertanto, il rappresentante di un soggetto (comunitario o extracomunitario) che effettua operazioni (sia attive sia passive) con operatori black list dovrebbe essere tenuto alla presentazione degli elenchi
Operazioni poste in essere con il rappresentante fiscale in un Paese non black list di un soggetto passivo stabilito in un Paese black list
La nomina di un rappresentante fiscale non attribuisce al soggetto passivo non residente lo status di operatore stabilito. Da ciò deriva che le operazioni poste in essere con il rappresentante fiscale in un Paese non black list di un soggetto passivo con sede black list dovrebbero essere riepilogate negli elenchi
Rapporti infragruppo
Le operazioni poste in essere da una stabile organizzazione in Italia di un soggetto black list con la casa madre non dovrebbero essere oggetto di segnalazione in quanto prive di rilevanza ai fini dell'Iva. La succursale di una società non residente è infatti carente di autonomia soggettiva

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