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Questo articolo è stato pubblicato il 06 ottobre 2010 alle ore 09:15.
Doppio regime per gli adempimenti sui rifiuti. Il decreto ministeriale 28 settembre 2010 ha prorogato il periodo transitorio di operatività del Sistri. Dal 1° ottobre, e fino al 31 dicembre, il nuovo sistema telematico per la tracciabilità dei rifiuti si affianca ai registri di carico e scarico e ai formulari di trasporto, tradizionali strumenti per documentare la corretta gestione degli scarti di produzione e di consumo. Le imprese e gli enti già dotati dei dispositivi elettronici sono tenuti a utilizzarli, sia pure in via sperimentale, mentre dal 1° gennaio 2011 i soggetti obbligati a impiegare il Sistri non potranno più servirsi di registri e formulari.
Chi ha la chiavetta Sistri
Secondo le indicazioni della nota esplicativa del Dm 28 settembre 2010, dal 1° ottobre le imprese e gli enti già dotati dei dispositivi elettronici sono tenuti a effettuare i movimenti di carico relativi ai rifiuti prodotti, trasportati o gestiti utilizzando il Registro cronologico Sistri, mentre lo scarico dei rifiuti già annotati nel registro di carico e scarico (articolo 190 del decreto legislativo 152/2006) potrà essere riportato, fino al 31 dicembre 2010, solo in questo registro. Si è tentato in questo modo di limitare l'impatto organizzativo di inserire in pochi giorni nel sistema telematico tutti i dati sulle giacenze di rifiuti stoccati in magazzino. La soluzione però non convince le imprese e gli enti. Nel caso di rifiuti quotidianamente prodotti, quando si deciderà di avviarli al recupero o allo smaltimento il movimento di scarico coinvolgerà sia le annotazioni di carico del tradizionale registro sia i nuovi movimenti di carico imputati nel sistema telematico, rendendo difficile adempiere all'obbligo di indicare quali movimenti di carico hanno generato il quantitativo di rifiuto destinato agli impianti autorizzati. In ogni caso, tutti i rifiuti in deposito temporaneo dovranno essere caricati nel Registro cronologico Sistri entro il 31 dicembre 2010.
Garantire la tracciabilità
Sempre dal 1° ottobre, e fino al 30 novembre, le movimentazioni che coinvolgono imprese ed enti tenuti a utilizzare il Sistri ma privi dei dispositivi elettronici devono utilizzare la procedura definita dall'articolo 6, comma 4, del decreto ministriale 17 dicembre 2009: «nel caso in cui uno dei soggetti tenuti alla compilazione della scheda Sistri si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari la compilazione della scheda è effettuata, per conto di tale soggetto e su sua dichiarazione, da sottoscriversi su copia stampata della scheda, dal soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima».