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Questo articolo è stato pubblicato il 08 ottobre 2010 alle ore 19:26.
Controlli rafforzati per chi ha aderito alle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione previste dallo scudo fiscale e per gli intermediari che le hanno portate a termine. L'agenzia delle Entrate ha diffuso (con la circolare 52/E) le istruzioni ai propri uffici per indicare in che modo vanno effettuate le verifiche quando, nel corso di un'ispezione, il contribuente dichiara di aver sanato la situazione relativa a beni o capitali detenuti all'estero illegalmente attraverso lo scudo fiscale.
Gli ispettori del fisco dovranno in primo luogo acquisire la dichiarazione riservata e riscontrarne l'autenticità chiedendo all'intermediario (banca, società fiduciaria, eccetera) che l'ha ricevuta una copia di quella in suo possesso. Oltre alla dichiarazione gli espettori dovranno acquisire altre informazioni (tra cui la data di conferimento dell'incarico e gli estremi del versamento dell'imposta straordinaria).
Anche le attività scudate, come spiega il comunicato dell'agenzia, saranno passete ai raggi X. Gli Uffici sono infatti tenuti a chiedere al contribuente le informazioni che provano l'effettiva detenzione all'estero delle attività indicate nella dichiarazione riservata. In particolare, per ciascuna attività finanziaria o patrimoniale, occorre segnalare in quale Stato estero era detenuta al 31 dicembre 2008 e in che modo, se attraverso conto corrente o affidamento a fiduciari nel caso del denaro, oppure sotto forma di azioni o fondi d'investimento.
Questi controlli supplementari serviranno soprattutto per portare alla luce i falsi rimpatri. Pe l'Agenzia esiste un non trascurabile rischio che le attività finanziarie o patrimoniali dichiarate non siano effettivamente trasferite in Italia o, nel caso del rimpatrio giuridico, non siano affidate a intermediari nazionali o, ancora, siano valorizzate in misura superiore a quella reale.
Fari puntati perciò, tra le altre cose, sulle attività potenzialmente "opache", come ad esempio le quote rappresentative del capitale di una società con sede in Paesi dove sono ammesse azioni al portatore e per le operazioni di emersione di denaro contante. Ma anche sui rimpatri giuridici di contante da Paesi "black list", per cui può essere utile richiedere documenti che dimostrino le modalità della detenzione fino al momento del rimpatrio e la successiva assunzione in custodia, deposito, amministrazione o gestione da parte di un intermediario italiano.