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Questo articolo è stato pubblicato il 11 ottobre 2010 alle ore 15:46.
Motoveicoli e ciclomotori, come tutti gli altri veicoli a motore, devono rispettare l'obbligo di revisione: dopo quattro anni la prima e dopo due le successive (si veda la tabella). E anche il tema della revisione non è sfuggito alle recenti modifiche al codice della strada, lasciando tuttavia spazio a qualche perplessità (si veda il Sole 24 Ore dello scorso 27 settembre).
Le modifiche alle norme sulle revisioni dei veicoli hanno come presupposto un intento lodevole: consentire a chi fosse fermato senza aver effettuato la prescritta revisione di poterla fare presso un'officina autorizzata anziché presso gli uffici della Motorizzazione civile, presenti solo presso i capoluoghi di provincia (così come era già previsto dalla precedente versione del Codice per chi la effettua nei termini).
Purtroppo le modifiche all'articolo 80 del codice della strada per ottenere questo scopo pongono – malgrado la circolare ministeriale del 12 agosto e la successiva, a correzione della prima, del 16 agosto – notevoli problemi interpretativi. Infatti mentre la prima circolare precisava che la circolazione deve essere sospesa fino all'esito favorevole della revisione, la seconda precisa che la circolazione deve essere sospesa fino alla più generica "effettuazione" della revisione, dal momento che il decreto ministeriale 408/98, prevede che si possa circolare anche dopo un particolare esito della revisione, il "ripetere entro un mese" e a condizione che si siano eliminati gli inconvenienti più gravi.
Il ministero sembra scordarsi che il soggetto che effettua la revisione adesso è un'officina meccanica per cui, prima di effettuare la revisione, procederebbe senza dubbio ai lavori necessari per passarla. Appare chiaro come la prima dizione, quella della circolare del 12 agosto, era la più efficiente ai fini del controllo di polizia.
Inoltre, stabilendo che «è consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione...» si impedisce al conducente fermato per revisione scaduta, magari di notte a notevole distanza da casa, di poter tornare con il proprio mezzo alla residenza; questa interpretazione letterale risulta già adottata da alcuni organi di polizia stradale.