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Questo articolo è stato pubblicato il 12 ottobre 2010 alle ore 08:56.
Non si può ritenere perfezionato il condono sulla definizione degli omessi versamenti se la seconda e terza rata sono state pagate con ritardo. A confermare questo orientamento è la quinta sezione civile della Corte di cassazione con l'ordinanza n. 20966 depositata ieri.
Una società aveva impugnato una cartella di pagamento per Irpeg, Iva, Irap e ritenute alla fonte a seguito di un controllo automatizzato sulla dichiarazione, dal quale erano emersi omessi versamenti.
La contribuente nel ricorso sosteneva di aver definito gli omessi versamenti in base all'articolo 9-bis della legge 289/02. L'agenzia delle Entrate riteneva, invece, che il ritardato pagamento di seconda e terza rata aveva determinato il mancato perfezionamento del condono.
La Ctp ha dato ragione alla contribuente ritenendo definita la violazione. La Ctr ha confermato la sentenza di primo grado sostenendo che l'inefficacia del condono, per mancato pagamento di una rata, era stata prevista espressamente dal legislatore in specifiche ipotesi ma non per il caso della definizione degli omessi versamenti. Avverso tale orientamento di merito l'agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in Cassazione. I giudici hanno accolto il ricorso sostenendo che non è configurabile in tema di condono, proprio per il carattere eccezionale di tale istituto, un principio generale destinato a valere in caso di silenzio del legislatore.
La questione era stata già decisa negli stessi termini con la sentenza n. 18353/07 nella quale è stata evidenziata la differenza tra la definizione effettuata in base all'articolo 8 (qualificato come un condono premiale, sicchè il pagamento della prima rata ne produce l'efficacia) e la definizione effettuata in base all'articolo 9-bis (qualificato come un condono clemenziale che, per essere efficace, necessita del rispetto di tutte le scadenze agevolative, non tollerando ritardi). Conformemente a quest'ultima sentenza l'agenzia delle Entrate aveva a suo tempo emanato la circolare n. 23/E/2008.
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