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Questo articolo è stato pubblicato il 16 ottobre 2010 alle ore 13:46.
Dal computo della base occupazionale per l'assunzione di lavoratori disabili possono essere esclusi solo i dipendenti delle imprese edili che operano nei cantieri. L'esclusione non si applica, pertanto, ai dipendenti delle aziende del settore laterizi, addetti alla fabbricazione di manufatti, anche se inquadrate nel settore edile.
Il ministero del Lavoro, con l'interpello n. 36 diffuso ieri, sottolinea che l'espressione "personale di cantiere", usata dall'articolo 5 della legge 68/99 non individua specifiche mansioni e/o profili di lavoratori, ma si riferisce alla generalità dei dipendenti che operano all'interno del luogo in cui si effettuano i lavori del settore edile.
Lo stesso Ministero, con nota n. 2256 del 29 gennaio 2008, aveva precisato che i datori appartenenti al settore edile, ai fini della base di computo su cui calcolare gli obblighi previsti dalla legge 68, possono effettuare le esclusioni dal computo della base occupazionale del "personale di cantiere" e degli "addetti al trasporto". Con l'interpello 36 viene ribadito che i datori del settore edile possono escludere i dipendenti adibiti ad attività lavorativa all'interno del cantiere, ma devono conteggiare quelli che operano in luoghi diversi. L'esclusione opera solo per il periodo di attività del cantiere.