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Norme e Tributi Fisco

Sui biglietti aerei internazionali compensi senza Iva

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Questo articolo è stato pubblicato il 17 ottobre 2010 alle ore 06:40.

La nuova disciplina sulla territorialità dell'Iva, entrata in vigore dal 1° gennaio, continua a destare qualche perplessità, soprattutto per l'attività di intermediazione svolta dalle agenzie di viaggi nella vendita di biglietteria aerea. L'agenzia di viaggi si pone quale mandataria sia del proprio cliente sia del vettore aereo, ricadendo quindi nell'ambito di applicazione del regime Iva ordinario.
Per un lungo periodo di tempo, il compenso per l'attività di intermediazione è stato corrisposto all'agenzia non dal cliente, ma dalla compagnia di trasporto. Tale sistema ha subito una definitiva inversione di rotta solo a partire dal 2004, tuttavia, segnali in tal senso si erano manifestati già in precedenza, per effetto di una riduzione delle provvigioni corrisposte dai vettori aerei. Ciò ha indotto le agenzie a richiedere un compenso d'intermediazione alla propria clientela. Il corrispettivo del trasporto, invece, è sempre incassato dall'agenzia di viaggi e rimesso ai vettori tramite un sistema di rendicontazione unica gestito dalla Iata/Bsp.
Sul punto, l'agenzia delle Entrate è già intervenuta nel 2004, con la risoluzione 125/E (a nostro avviso da considerare ancora non superata), prevedendo l'imponibilità al 20% per i compensi d'intermediazione per la vendita di biglietteria aerea nazionale; e la non imponibilità, ex articolo 9, comma 1, punto 7, Dpr 633/72, per la vendita di biglietteria aerea internazionale.
Tuttavia, qualche dubbio rimane per le provvigioni ricevute da compagnie aeree stabilite in un altro Stato dell'Unione Europea: infatti, se tali prestazioni rappresentano servizi cosiddetti generici vanno fatturate senza applicazione dell'Iva, in base all'articolo 7-ter, comma 1, lettera a), Dpr 633/72. Il punto in questione risulta, però, incerto, in quanto l'articolo 9, comma 1, punto 7, che prevede la non imponibilità Iva per i servizi di intermediazione relativi a trasporti internazionali di persone, e che continua ad applicarsi alle commissioni incassate da vettori residenti in Italia, da privati e aziende italiane, dovrebbe derogare, come in passato, la disciplina generale dell'Iva sia per i servizi prestati a clienti non soggetti passivi (rapporti B2C), ma anche per quelli verso committenti soggetti passivi d'imposta (rapporti B2B). Se così fosse, la deroga andrebbe applicata anche ai vettori esteri.

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Tags Correlati: Agenzia Entrate | Bsp | Iata | Iva | Pierluigi Fiorentino | Stati Membri |

 

Tale aspetto, incidentalmente esaminato con la circolare 58/E del 2009, merita probabilmente un esame più approfondito, poiché con l'inquadramento nell'ambito dei servizi generici, si ricadrebbe anche nel connesso adempimento Intrastat per i vettori residenti in altro stato della Ue. Tuttavia, come precisato dalla circolare n. 43/E del 2010, sarebbe sufficiente il possesso da parte dell'agenzia italiana di una dichiarazione del vettore comunitario-committente, in cui si attesti la non assoggettabilità all'imposta nel proprio paese, o in alternativa la certezza «in base a elementi di fatto obiettivi» che il servizio non sconta l'imposta nello stato di destinazione (stato di stabilimento del vettore). Almeno per quanto ci consta, tali operazioni sono non imponibili ai fini Iva nella maggior parte degli stati Ue, poiché seguono il trattamento fiscale dell'operazione principale di trasporto. Il trasporto aereo internazionale di passeggeri, infatti, non è soggetto a imposta, in quanto la stragrande maggioranza degli stati membri hanno utilizzato la facoltà concessa di non applicazione dell'Iva, che contempla anche le relative prestazioni di intermediazione. In definitiva, inquadrando le provvigioni ricevute da compagnie aeree stabilite in un altro stato Ue come servizi generici, ex articolo 7-ter, comma 1, lettera a), piuttosto che come servizi di intermediazione relativi a trasporti internazionali di persone, ex articolo 9, comma 1, punto 7, emerge un trattamento fiscale formalmente diverso ma non difforme nella sostanza da quello ora esistente tra vettori e agenzie, purché alle agenzie di viaggi (così come riscontrato fino a oggi nella pratica operativa) continui a non interessare il beneficio del plafond.
© RIPRODUZIONE RISERVATA di Pierluigi Fiorentino e Giuseppe Napoli

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