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Norme e Tributi Fisco

Da Pavia: da sette anni in ballo per un omesso versamento in un condono

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Questo articolo è stato pubblicato il 20 ottobre 2010 alle ore 17:54.

Forse un futuro diverso permetterà al Fisco di risolvere casi paradossali dovuto a errori, delle sviste dei giudici e/o dell'ufficio, come il caso che segue, evitando al cittadino contribuente di perdere ancora tempo e spendere dei soldi.

Un contribuente ha definito gli omessi versamenti per un condono ex art. 9 bis L. 289/2002 presentato il 12/06/2003 eseguendo i seguenti pagamenti: in data 16/05/2003 euro 6.000,00 cod. 8068; in data 29/06/2004 euro 615,00 cod. 8068 e con ravvedimento operoso in data 19/01/2005 versando a totale estinzione del debito euro1.248,00 cod.8068, per le ultime due rate, dimenticate per la cessazione dell'attività, più interessi, e euro 73,68 per sanzioni ridotte sul cod.8911.

L'agenzia delle Entrate, non accogliendo l'istanza in autotutela, ha iscritto a ruolo l'intero debito con cartella di pagamento 079 2004 00539500 per 10.474,45 euro notificandola il 18/01/2005, rigettando il condono per diniego, ritenuto non perfezionato.

La Ctp di Pavia sez. 1, adita, con sentenza n.222 del 14/11/2006 depositata in segreteria il 19/12/2006 ha disposto: "in parziale accoglimento del ricorso determina la sanzione nella misura del 30% sulle rate non versate. Spese compensate."

L'agenzia delle Entrate si è appellata.
La sentenza n.62/06/08 della Ctr della Lombardia Sez. 6 emessa in data 30/05/2008 e depositata il 09/10/2008 ha così disposto: "La Commissione conferma la decisione di primo grado. Spese compensate." In data 28/01/2009 viene notificata cartella di pagamento per gli interessi di sospensione per il periodo 30/01/2005 al 19/04/2006 per euro 146,48 ed il contribuente ricorre alla Ctp di Pavia.

La Ctp di Pavia Sez. 1 con sentenza n.33 del 19/01/2010 depositata il 10/03/2010 rigettando il ricorso ha osservato, senza alcun riscontro, che la sentenza della CTR non è definitiva e che gli interessi della sospensione sono legittimi.

Da un riscontro fatto all'Equitalia la cartella di pagamento originaria, sulla quale l'Ufficio avrebbe dovuto effettuare lo sgravio totale, in considerazione del condono accolto, dell'intero debito estinto e della sentenza della Ctr della Lombardia passata in giudicato, sopravvive ancora, per inerzia dell'Ufficio, maturando ulteriori somme a debito per interessi, e alla data del 30/03/2010, è ancora in carico presso l'Agente della riscossione per un totale di euro 3.053,33.
Placido Luca - Pavia

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