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Norme e Tributi Lavoro

La conciliazione non è più un obbligo

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Questo articolo è stato pubblicato il 20 ottobre 2010 alle ore 16:59.

Abolita l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione prima del ricorso al giudice, introdotta nel 1998 con l'intento di "filtrare" l'accesso all'autorità giudiziaria. È questa una delle novità più rilevanti introdotte dal collegato lavoro nelle controversie di lavoro pubblico e privato.

Sinora l'esperimento del tentativo di conciliazione (o quantomeno il decorso di 60 giorni dalla sua richiesta) costituiva condizione di procedibilità della domanda avanti il giudice del lavoro. Ora, invece, le parti sono libere di adire immediatamente l'autorità giudiziaria.

C'è un solo caso in cui il tentativo di conciliazione prima del giudizio rimane obbligatorio, e riguarda i contratti di lavoro certificati dalle apposite commissioni: chi intende impugnare dinnanzi al giudice del lavoro un contratto certificato deve preventivamente esperire il tentativo di conciliazione presso la commissione che ha emesso l'atto di certificazione.

Alla facoltatività del tentativo di conciliazione si accompagna un ampliamento delle possibili forme e procedure conciliative. Vi è innanzitutto la possibilità di rivolgersi alle commissioni di conciliazione istituite presso la direzione provinciale del Lavoro. La procedura è più formale e complessa rispetto a quella sinora seguita presso questi organismi. Il procedimento si apre con una richiesta che contiene, oltre all'indicazione delle parti, le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della pretesa. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende il decorso di ogni termine di decadenza, per tutta la durata del tentativo e per i 20 giorni successivi alla sua conclusione. Se la controparte accetta la procedura di conciliazione, deposita entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta una memoria contenente le proprie difese ed eccezioni in fatto e in diritto, oltre a eventuali domande riconvenzionali. Ove ciò non avvenga, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria competente. In caso di accettazione della procedura, la comparizione delle parti deve tenersi entro i successivi 30 giorni. Alla data fissata, se le parti non trovano un accordo, la commissione deve formulare una proposta di bonaria definizione della controversia, i cui termini devono essere riassunti nel verbale, unitamente alle valutazioni delle parti. Nel successivo giudizio, il giudice dovrà tenere conto delle risultanze della proposta formulata dalla commissione e non accettata senza adeguata motivazione. Anche a tal fine, al ricorso introduttivo del giudizio dovranno essere allegati memorie e verbale del procedimento. Insomma, una volta instaurata e accettata la procedura conciliativa, le parti dovranno giustificare il mancato accordo e soprattutto la mancata accettazione della proposta formulata dalla commissione, con possibili riflessi negativi sul successivo giudizio. Il che probabilmente non contribuirà al successo dell'istituto.

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Nel corso del tentativo di conciliazione, le parti possono affidare alla commissione conciliativa il mandato a risolvere la lite in via arbitrale, indicando il termine per l'emanazione del lodo (che non può superare i 60 giorni), le norme invocate a sostegno delle rispettive posizioni e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, pur nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, anche derivanti da obblighi comunitari. Si tratta di arbitrato irrituale, che ha cioè valore di un contratto tra le parti, non impugnabile anche qualora deroghi a disposizioni di legge o contratti collettivi.

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