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Questo articolo è stato pubblicato il 21 ottobre 2010 alle ore 08:44.
L'apprendista part time presso lo studio legale configura un'autonoma organizzazione con la conseguenza che l'avvocato è soggetto a Irap. A precisarlo è la sentenza della Corte di cassazione n. 21563 depositata ieri. Nel procedimento in questione l'avvocato proponeva ricorso contro il diniego del rimborso Irap dell'agenzia delle Entrate.
La Commissione provinciale, prima, e quella regionale, successivamente, decidevano per la soggezione all'imposta del professionista. In particolare la commissione regionale evidenziava la circostanza che il contribuente aveva un dipendente in regime di part time. La Corte di cassazione ha confermato la pronuncia di secondo grado pur seguendo un diverso iter loguico. In particolare, i giudici di legittimità hanno rilevato la non conformità della decisione di secondo grado rispetto al consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte in tema di Irap. In particolare, i giudici di secondo grado non avrebebro dato peso all'autonoma organizzazione, limitandosi a rilevare la presenza di un dipendente part time che, per la Cassazione, è sufficiente a configurare l'organizzazione.
La Corte sul punto ha ricordato che nel caso di esercenti arti o professioni occorre dimostrare che il contribuente: - non sia il responsabile dell'organizzazione o risulti, ad esempio, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse; impieghi beni strumentali non eccedenti, secondo ciò che normalmente accade, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività, oppure non si avvalga di lavoro altrui (non occasionale).