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Norme e Tributi Fisco

Le misure previste per gli errori: sanzioni doppie per ogni dato incompleto

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Questo articolo è stato pubblicato il 22 ottobre 2010 alle ore 08:08.

Supersanzioni per gli errori nelle comunicazioni black list. La circolare 53/E di ieri evidenzia che la mancata o errata indicazione di un'operazione fa scattare una penalità da 516 a 4.130 euro, con moltiplicazione matematica (senza cumulo giuridico) se l'irregolarità si ripete nel tempo. È possibile il ravvedimento pagando la sanzione ridotta, ma non vengono previste attenuazioni per eventuali errori commessi nel primo invio nonostante le istruzioni ministeriali siano arrivate sul filo di lana.

Sanzioni al raddoppio
Il legislatore ha ritenuto di introdurre forti penalizzazioni per le omissioni o le irregolarità commesse nella predisposizione degli elenchi. L'ordinaria sanzione prevista dall'articolo 11, comma 1 del Dlgs 471/97 viene infatti raddoppiata, arrivando, per ciascun elenco non inviato o inviato con dati incompleti o inesatti, alla cifra di 516 euro come minimo e di 4.130 euro come massimo. Per queste violazioni – ricorda la circolare – non si applicano le norme sul concorso e sulla continuazione (articolo 12 del Dlgs 472/97) e dunque, se la stessa violazione viene ripetuta più volte (ad esempio, non si comunicano per 10 mesi di fila gli acquisti da un fornitore del Lussemburgo, considerandolo erroneamente extra black list), la sanzione si calcola con il cumulo materiale, cioè moltiplicando l'importo per il numero di ripetizioni dell'errore (nell'esempio la sanzione andrà da 5.160 a 41.300 euro).

Il ravvedimento
Valgono invece, per queste violazioni, tutte le altre norme previste dall'ordinamento sulle sanzioni tributarie, compreso il ravvedimento. Pertanto, trattandosi di irregolarità connessa con adempimenti Iva (in tal senso, Assonime, circolare 32 di ieri), se la correzione degli errori o delle omissioni avviene entro il termine della dichiarazione dell'anno in cui è commessa la violazione (per il 2010, entro il 30 settembre 2011), si potrà sanare l'irregolarità pagando la sanzione ridotta a un decimo (da 51 a 413 euro).

Errori in agguato
Anche per effetto delle maxi sanzioni, i contribuenti devono utilizzare la massima cura nella predisposizione degli elenchi. La regola da seguire, tenuto conto delle istruzioni delle Entrate (che hanno esteso i presupposti soggettivi e oggettivi di comunicazione), è quella di includere comunque l'operazione in tutti i casi dubbi. Si pensi, ad esempio, a vendite al dettaglio (o a servizi di alberghi o ristoranti) effettuate a persone fisiche di black list che hanno richiesto la fattura rilasciando anche il proprio codice fiscale estero. Mancando una chiara indicazione scritta da parte del cliente circa la sua qualifica di privato o di operatore economico, è opportuno comunicare comunque la fattura nell'elenco (il problema non si pone se la fattura è stata intestata a una società, da considerare sempre quale operatore economico).

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Altra ipotesi con rischio di omissione, che è consigliabile evitare con un comportamento estensivo, riguarda fatture emesse per causali a metà strada tra riaddebiti per rimborsi spese o per obbligazioni di fare o permettere (generalmente rilevanti quali prestazioni) e indennizzi o risarcimenti (da non includere, in quanto carenti del presupposto oggettivo per essere considerate operazioni ai fini Iva). Se, infatti, la mancata dichiarazione di un'operazione che andava inclusa configura certamente violazione sanzionabile, altrettanto non dovrebbe essere per una comunicazione riguardante un'operazione che invece era esonerata. In quest'ultimo caso, infatti, risulterà applicabile la regola generale di non punibilità (articolo 6, comma 5-bis del Dpr 472/97) secondo cui non scattano sanzioni quando la violazione non arreca pregiudizio al controllo fiscale e non incide sull'imposta dovuta.

Primo invio separato
La circolare ricorda infine che il 2 novembre scade (anche a seguito della proroga disposta dal Dm 5 agosto 2010) il termine per inviare le comunicazioni relative a operazioni rilevanti registrate in luglio, agosto e settembre (contribuenti mensili) e nel terzo trimestre per i contribuenti con tale periodicità. Viene precisato che, nonostante la coincidenza di scadenze, i mensili devono comunque presentare distinti elenchi per i tre periodi (uno per luglio, uno per agosto e uno per settembre).

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