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Questo articolo è stato pubblicato il 22 ottobre 2010 alle ore 08:08.
La nomina di un rappresentante fiscale o l'istituzione di una stabile organizzazione non incide sull'obbligo di compilazione degli elenchi, rispetto al quale prevale lo status "a monte" di operatore black list. Stabile e rappresentante fiscale sono pertanto da considerarsi, secondo la circolare 53, soggetti "trasparenti".
In merito al rappresentante fiscale, questa posizione non presenta problemi. È infatti pacifico che la nomina di un rappresentante fiscale non attribuisce al soggetto passivo non residente lo status di operatore stabilito e d'altra parte, con la rappresentanza (o l'identificazione), il non residente "prolunga" la propria soggettività passiva e diviene destinatario degli obblighi e dei diritti previsti dalla disciplina interna per le operazioni rilevanti nel territorio dello Stato.
Pertanto, poiché la normativa impone la presentazione degli elenchi con riferimento alle operazioni intrattenute con «operatori economici aventi sede, residenza o domicilio» in territori black list, è logico che un soggetto passivo dotato di un rappresentante fiscale in Italia (o ivi direttamente identificato) che realizza operazioni con controparti stabilite in Paesi black list debba comunicare queste operazioni. Sulla base degli stessi principi, vanno altresì incluse negli elenchi le operazioni realizzate da un soggetto passivo nei confronti del rappresentante fiscale di un operatore economico black list, qualora il rappresentante sia nominato in un Paese non paradisiaco, compresa l'Italia.
Meno convincente è la posizione della circolare a proposito della stabile organizzazione di un soggetto black list, di fatto assoggettata alla medesima stregua del rappresentante e dunque privata di autonoma soggettività. In questa ottica sono considerate soggette all'obbligo di comunicazione anche le operazioni che un soggetto passivo stabilito in Italia realizza nei confronti della stabile organizzazione di un operatore black list, qualora la stabile sia situata in un Paese non incluso tra quelli a regime fiscale privilegiato. In effetti, è ben comprensibile la necessità di garantire la massima efficacia alla lotta alle frodi, tuttavia ciò crea una distonia rispetto alla normativa Iva.