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Questo articolo è stato pubblicato il 22 ottobre 2010 alle ore 06:41.
Il ruolo fiscale dell'amministratore continua ad essere coinvolto nell'ambito condominiale con possibili responsabilità in caso di una non sollecita attivazione per il recupero di imposte non dovute.
La recente, nuova interpretazione dell'agenzia delle Entrate (risoluzione 108/E del 15 ottobre 2010) in merito alle modalità di applicazione dell'Iva sui consumi di gas metano, utilizzato come combustibile per gli impianti di riscaldamento centralizzati, determina l'obbligo di procedere all'inoltro di una domanda di rimborso al fornitore per il mancato calcolo dell'Iva agevolata 10% sulla somministrazione di metano per i primi 480 metri cubi. per ogni unità immobiliare allacciata all'impianto comune.
Il riferimento normativo è l'articolo 2.5 del Dlgs n. 26/2007 che ha previsto l'applicazione dal 1° gennaio 2008 dell'Iva 10% sulle somministrazioni di gas metano per usi civili per i primi 480 metri cubi ad anno solare, in linea con la direttiva europea 2006/96/CE che ha riferito la tassazione all'entità dei consumi.
La citata risoluzione 108/E precisa che «nessun documento di prassi ha mai affrontato la specifica problematica dei condomini e delle cooperative di abitanti di edifici abitativi», ma la circolare della stessa Agenzia n. 2/E del 17 gennaio 2008 riteneva applicabile l'Iva 10% alla somministrazione di gas, indipendentemente se riferita ad una o più unità immobiliari.
E infatti nella fattura del distributore intestata quale unica somministrazione al condominio, l'imposta agevolata viene già applicata soltanto sull'unico scaglione di 480 metri cubi.
Premesso che il consumo medio di gas ad unità immobiliare per una stagione invernale varia da 1000 a 1500 metri cubi, senza considerare la diversa utilizzazione di calore rapportata alle diverse superfici radianti installate, con imputazione di metri cubi individuali impossibile da realizzare, le difficoltà che si presentano per procedere alle rettifiche ed ai rimborsi sono le seguenti:
- il fornitore non conosce il numero delle unità immobiliari che utilizzano il servizio condominiale, che quindi va comunicato con precisione;
- non devono essere considerati i condomini distaccati dal servizio centralizzato che hanno eventualmente una utenza gas diretta i cui consumi beneficiano già dell'Iva agevolata per i primi 480 metri cubi di consumo;