Storia dell'articolo
Chiudi
Questo articolo è stato pubblicato il 25 ottobre 2010 alle ore 06:41.
Quali sono i limiti di genuinità del lavoro in appalto? La risposta costituisce da sempre oggetto di interpretazioni e di interventi, anche perché si presenta molto complesso il reticolo di responsabilità tra le parti attrici. Nuovi chiarimenti sono in arrivo con la circolare che il ministero del Lavoro sta predisponendo e che dovrebbe interessare anche gli aspetti sulla sicurezza. D'altra parte le attenzioni ministeriali riguardano un fenomeno al quale le imprese - in un'ottica di flessibilità - ricorrono di frequente, anche per attività tipiche del proprio processo produttivo: è però necessario che l'azienda, che intenda affidare a terzi fasi lavorative, lo realizzi con le metodologie corrette.
Con la circolare n. 34/2010, il ministero è di recente intervenuto sul tema per fornire alcune indicazioni operative, soffermandosi sull'utilizzo dell'istituto nel settore del turismo e approfondendo i caratteri distintivi tra l'appalto e la mera somministrazione di manodopera.
Appare opportuno ripercorre alcune definizioni: il contratto d'appalto è disciplinato dall'articolo 29 del Dlgs n. 276/2003 e dall'articolo 1655 del codice civile; è il contratto con il quale l'appaltatore assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l'esecuzione di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro, a favore del committente. I tratti che lo differenziano dalla somministrazione di lavoro vanno ricercati nei requisiti che l'appaltatore deve possedere: in primo luogo l'organizzazione dei mezzi, che si manifesta in un'attività direttiva e di coordinamento dei diversi elementi necessari per la realizzazione dell'opera o del servizio.
Deve quindi sussistere una concreta entità imprenditoriale, con conseguente rischio economico in capo all'appaltatore, anche con riferimento all'esercizio del potere direttivo e organizzativo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto. Inoltre l'appaltatore deve essere dotato di un ampio margine di autonomia rispetto al committente, nel senso che la gestione materiale dei fattori produttivi deve sottrarsi all'ingerenza di quest'ultimo.