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Norme e Tributi Lavoro

Appalti di lavoro in chiaro

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Questo articolo è stato pubblicato il 25 ottobre 2010 alle ore 06:41.


Quali sono i limiti di genuinità del lavoro in appalto? La risposta costituisce da sempre oggetto di interpretazioni e di interventi, anche perché si presenta molto complesso il reticolo di responsabilità tra le parti attrici. Nuovi chiarimenti sono in arrivo con la circolare che il ministero del Lavoro sta predisponendo e che dovrebbe interessare anche gli aspetti sulla sicurezza. D'altra parte le attenzioni ministeriali riguardano un fenomeno al quale le imprese - in un'ottica di flessibilità - ricorrono di frequente, anche per attività tipiche del proprio processo produttivo: è però necessario che l'azienda, che intenda affidare a terzi fasi lavorative, lo realizzi con le metodologie corrette.
Con la circolare n. 34/2010, il ministero è di recente intervenuto sul tema per fornire alcune indicazioni operative, soffermandosi sull'utilizzo dell'istituto nel settore del turismo e approfondendo i caratteri distintivi tra l'appalto e la mera somministrazione di manodopera.
Appare opportuno ripercorre alcune definizioni: il contratto d'appalto è disciplinato dall'articolo 29 del Dlgs n. 276/2003 e dall'articolo 1655 del codice civile; è il contratto con il quale l'appaltatore assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l'esecuzione di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro, a favore del committente. I tratti che lo differenziano dalla somministrazione di lavoro vanno ricercati nei requisiti che l'appaltatore deve possedere: in primo luogo l'organizzazione dei mezzi, che si manifesta in un'attività direttiva e di coordinamento dei diversi elementi necessari per la realizzazione dell'opera o del servizio.
Deve quindi sussistere una concreta entità imprenditoriale, con conseguente rischio economico in capo all'appaltatore, anche con riferimento all'esercizio del potere direttivo e organizzativo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto. Inoltre l'appaltatore deve essere dotato di un ampio margine di autonomia rispetto al committente, nel senso che la gestione materiale dei fattori produttivi deve sottrarsi all'ingerenza di quest'ultimo.

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Tags Correlati: Comitato direttivo | Normativa sugli appalti della P.A.

 

La mancanza di queste connotazioni rende illecito il contratto di appalto comportando, tra le varie conseguenze, la costituzione di un rapporto di lavoro tra l'effettivo utilizzatore della manodopera e il lavoratore.
La circolare 34 (ripercorrendo principi già illustrati con gli interpelli n. 16/2009 e n. 77/2009) traccia alcuni indirizzi, estendibili per analogia a tutti i settori. Il primo, analizzando le attività di catering e ristorazione rese in forma consortile, delinea la possibilità che - nel rispetto dei principi di legge e in modo genuino - un consorzio, quale imprenditore autonomo, possa fornire servizi in appalto alle imprese consorziate.
Con il secondo intervento era stato invece rilevato come la disponibilità del complesso delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività affidata in appalto non costituisca, di per sé, una presunzione di illiceità del contratto. Occorre infatti valutare, oltre al dato formale della proprietà delle attrezzature, l'assetto organizzativo complessivo, ovvero la sussistenza della cosiddetta "soglia minima" di imprenditorialità.
Un altro indice di genuinità del contratto si evince laddove siano escluse commistioni e sovrapposizioni fra le distinte realtà organizzative: non vi deve essere, in sostanza, "mescolanza" e interferenza tra le imprese coinvolte nell'appalto.
Infine, si ricorda che anche per i contratti di appalto, al fine di scongiurare, almeno sul piano della coerenza formale, l'ipotesi di somministrazione illecita, si può fare ricorso all'istituto della certificazione (comma 1 dell'articolo 84 del Dlgs 276/2003), peraltro rafforzato dal collegato lavoro. Una possibilità volta a conferire presunzione legale alla volontà delle parti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
L'appaltatore assume il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro, a favore del committente
1
I REQUISITI
I mezzi e le attrezzature necessarie possono anche non essere di proprietà dell'appaltatore, purché sussista comunque un'organizzazione di mezzi
in capo all'appaltatore
2
L'APPALTATORE
L'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati deve essere in capo all'appaltatore
3
IL RISCHIO
Assunzione del rischio d'impresa. Se gli unici costi sono quelli del personale e tali costi sono sostenuti dal committente l'appalto non è genuino
4
LA MANODOPERA
Non vi devono essere sovrapposizioni e interferenze tra il personale del committente e quello dell'appaltatore (scambio di manodopera)
Unica formula lecita: il somministratore fornisce, a tempo indeterminato o a termine, manodopera all'utilizzatore
1
I REQUISITI
È ammessa per ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo, sostitutivo. Le regole sono disciplinate dai Ccnl. Il potere direttivo e di controllo è in capo al somministratore
2
LE AGENZIE
Può essere esercitata solo dalle agenzie iscritte in un albo istituito presso il ministero del Lavoro
3
IL COMPENSO
Il trattamento economico e normativo dei lavoratori somministrati non deve essere inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni
4
L'OBBLIGO
Agenzia e utilizzatore sono obbligati in solido per i trattamenti retributivi e contributivi previdenziali dei lavoratori utilizzati
L'appalto senza il rispetto dei requisiti si trasforma in somministrazione irregolare di manodopera: il lavoratore può chiedere la costituzione del rapporto di lavoro in capo all'effettivo utilizzatore.
Sanzioni civili e penali ammenda di 50 € per ogni lavoratore e per ogni giornata

Somministrazione fraudolenta:
si configura se vi è intento specifico di eludere le norme
di legge o di Ccnl applicato
al lavoratore.
Sanzioni civili e penali
come per la somministrazione irregolare, in più l'ammenda
è maggiorata di 20 euro

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