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Questo articolo è stato pubblicato il 25 ottobre 2010 alle ore 06:41.
Uno degli aspetti principali che gravitano sulla disciplina del contratto di appalto è quello della responsabilità solidale, in virtù della quale il committente è obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e contributivi dovuti, salvo diverse disposizioni stabilite dai Ccnl. L'obbligo concerne sia gli appalti di opere sia quelli di servizi e non si applica qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività d'impresa o professionale. Il principio di solidarietà passiva tra appaltante e appaltatore ha superato (con il Dlgs n. 251/2004), la previgente limitazione all'ambito degli appalti da eseguire all'interno dell'unità produttiva (cosiddetti endoaziendali).
Si realizzano quindi due tipi di tutela nei confronti del lavoratore impiegato nell'appalto, coinvolgendo tutti gli obblighi propri del rapporto di lavoro: la prima riguarda le retribuzioni, poi quella previdenziale e assistenziale.
Chi appalta deve quindi rispettare i presupposti di legge, anche per evitare rivendicazioni da parte dei lavoratori impiegati nell'appalto: questi, infatti, possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto dovuto in relazione al contratto di appalto, entro i limiti del debito residuo del committente verso l'appaltatore. Si tratta di una tutela omnicomprensiva e tra le pretese esigibili rientrano anche il Tfr e l'eventuale indennità sostitutiva del preavviso.
Oltre ai lavoratori anche gli enti previdenziali e assistenziali sono interessati al recupero degli oneri legati alla retribuzione: per i crediti contributivi e assicurativi la responsabilità può essere fatta valere nel limite temporale di due anni.
Con l'interpello n. 3/2010 il ministero del Lavoro ha invece chiarito che i vincoli solidaristici non si estendono alle sanzioni e agli interessi che ne derivano, se non nei casi espressamente previsti.
Poiché non sono previste particolari tutele legislative, per non incorrere in conseguenze pesanti sotto il profilo sanzionatorio, sia in termini civili che penali, il committente deve quindi cautelarsi: una soluzione può essere quella di introdurre clausole contrattuali che lo liberino dalla responsabilità, prevedendo controlli da parte di quest'ultimo sul rispetto dei requisiti di legge da parte dell'appaltatore. Un sistema, in sostanza, per riscontrare la regolarità dei trattamenti retributivi e il corretto versamento della contribuzione: per quest'ultima si può ricorrere al Durc.