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Questo articolo è stato pubblicato il 28 ottobre 2010 alle ore 08:20.
Dare certezza a operatori, imprese e lavoratori e individuare i criteri per attuare in modo tempestivo la delega contenuta nel collegato lavoro. È il significato dell'accordo tra governo, regioni e parti sociali siglato ieri. Sulla scorta delle «linee guida per la formazione» del 17 febbraio scorso si intende rilanciare l'apprendistato quale canale privilegiato per inserire i giovani nel mondo del lavoro secondo percorsi di qualità utili ad accrescere le competenze e sostenere la produttività del lavoro.
Oggi poco più del 20% degli apprendisti riceve una qualche forma di formazione. Con la crisi i contratti attivati sono passati 645.986 del 2008 ai 567.842 del 2009. La complessità della materia, frutto di un articolato intreccio di competenze tra Stato, regioni e parti sociali, induce operatori e imprese a preferire stage o contratti a progetto di cui non sempre si fa un utilizzo in linea con le finalità dei due istituti.
Governo, regioni e parti sociali si impegnano ora ad avviare tempestivamente una mappatura completa e condivisa della normativa concretamente applicabile - regione per regione, settore per settore - in modo da dare immediata certezza agli operatori e garantire finalmente l'effettività del percorso formativo, interno o esterno alla azienda poco importa, purché certificabile e tracciabile nel libretto formativo del cittadino.
Per attuare la delega al governo contenuta nel collegato, le parti firmatarie concordano un periodo di transizione di un anno per definire, in un tavolo tripartito tra governo, regioni e parti sociali, le linee guida condivise per la riforma dell'apprendistato professionalizzante valorizzando, in particolare, la formazione in azienda di tipo formale, la bilateralità, il ruolo dei fondi interprofessionali e la tracciabilità del percorso formativo sul libretto formativo del cittadino.
Durante i 12 mesi le parti concordano di dare immediata certezza al quadro giuridico e istituzionale di riferimento confermando, in coerenza con l'articolo 49 del decreto legislativo 276/03 (cosiddetta legge Biagi), la funzione surrogatoria dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi interconfederali là dove la regione non abbia regolamentato la materia d'intesa con le associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale. Si confermano - per le ipotesi di formazione esclusivamente aziendale (articolo 49) e alla luce della sentenza 176/10 della Corte Costituzionale - le previsioni contenute nei contratti collettivi e in quelli interconfederali che hanno disciplinato l'apprendistato professionalizzante, che rimangono valide per le regioni che non abbiano già provveduto a definire compiutamente la normativa (articolo 49).