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Questo articolo è stato pubblicato il 28 ottobre 2010 alle ore 06:40.
Nel caso di rigetto dell'istanza di rimborso Irap è ammissibile un ricorso collettivo e cumulativo se le questioni di diritto sono comuni a più contribuenti. A stabilirlo è la Corte di cassazione con la sentenza n. 21955 depositata il 27 ottobre 2010, con un'apertura alla possibilità di ricorso collettivo in questioni di diritto che vale per tutte le liti tributarie.
Nel caso oggetto della pronuncia, i giudici di merito avevano accolto il ricorso di tre professioniste contro il silenzio-rifiuto formatosi su istanze di rimborso Irap, relative agli anni di imposta 1998, 1999, 2000. Proponeva, quindi, ricorso in Cassazione l'agenzia delle Entrate eccependo l'inammissibilità del ricorso cumulativo e la conseguente erroneità della sentenza della Ctr che aveva respinto tale motivo di appello assumendo che «i tratti di comunanza delle rispettive materie del contendere» riguardavano in tutti e tre i casi l'Irap. Tale motivo è stato ritenuto infondato anche dalla Cassazione.
Va detto che, recentemente, la Corte, con la sentenza 10578/10, aveva evidenziato che nel processo tributario non è, di regola, ammissibile il ricorso collettivo (proposto da più parti) e cumulativo (proposto nei confronti di più atti impugnabili), essendo necessaria, per la configurazione del litisconsorzio facoltativo, la comunanza delle questioni sia in diritto, sia in fatto.
Questa volta, invece, i giudici – sebbene abbiano preliminarmente specificato di non volere porre in discussione il principio affermato nella sentenza 10578/10 circa l'inammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo – hanno di fatto rilevato come nel caso di specie «la contestazione dell'Ufficio rispetto alle istanze di rimborso proposto dalle attrici si fonda (...) su questioni di diritto, e non di fatto, comuni alle contribuenti, cosicché il richiamo alla necessaria identità in fatto delle questioni appare in concreto ultroneo». Le conclusioni cui giungono i giudici in questa nuova pronuncia sembrano quindi divergenti rispetto al precedente orientamento, espresso nella sentenza 10578/10, ancorché venga precisato preliminarmente che non sussiste alcun contrasto con detta pronuncia.