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Questo articolo è stato pubblicato il 29 ottobre 2010 alle ore 06:42.
La recente pubblicazione delle circolari n. 53/E dell'agenzia delle Entrate e n. 35/2010 di Assonime hanno fornito chiarimenti relativi all'obbligo di comunicazione in via telematica delle operazioni intercorse con operatori economici stabiliti in paesi a fiscalità privilegiata. Restano tuttavia aperte alcune questioni relative ai seguenti aspetti:
trattamento dei costi per vitto, alloggio e altri oneri sostenuti da dipendenti e collaboratori (amministratori compresi) in occasione di trasferte in paesi black list;
decorrenza per le operazioni effettuate anteriormente al 1° luglio 2010 ma registrate successivamente.
In termini generali, è previsto che siano oggetto di comunicazione tutte le operazioni soggette (imponibili, non imponibili ed esenti) o non soggette a Iva per carenza del requisito territoriale di applicazione del tributo. Tale descrizione è talmente ampia da includere nella comunicazione anche i costi sostenuti da dipendenti e collaboratori e inclusi nelle note spese in occasione di trasferte in paesi a fiscalità privilegiata e semprechè le operazioni siano intercorse con soggetti che rivestono la qualifica di operatore economico. Infatti, proprio le spese per vitto alloggio, noleggio di automezzi sono le tipiche operazioni non soggette a Iva per carenza del requisito territoriale che il dipendente sostiene nel corso della trasferta. Tale obbligo di comunicazione dovrebbe prescindere dalle modalità di regolazione adottata (utilizzo di una carta di credito aziendale o rimborso di spese) mentre si devono ritenere estranee al nuovo adempimento i documenti contabili (fatture note e simili) intestati al personale in trasferta, trattandosi di riaddebito.
In relazione alle prestazioni di servizi non rilevanti nel territorio dello stato, il cui obbligo di comunicazione scatta dal 1° settembre 2010, la circolare n. 53/E ha messo in evidenza che occorre far riferimento, ai fini del loro inserimento nella comunicazione, al momento della registrazione dei documenti emessi o ricevuti nelle scritture contabili obbligatorie (60 giorni dalla data di effettuazione delle operazioni come previsto dall'articolo 22 del Dpr 600/1973) o, in mancanza, quello del pagamento del corrispettivo, a prescindere dalla data di effettuazione (anteriore o posteriore al 1° settembre 2010).