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Questo articolo è stato pubblicato il 29 ottobre 2010 alle ore 06:41.
Scompaiono dalla «Comunicazione annuale dati Iva» le prestazioni di servizi intracomunitari resi e ricevuti che, fino all'anno scorso, venivano comprese tra le operazioni attive e passive effettuate nel corso del periodo. Questa la novità più rilevante che emerge dalle bozze del modello e delle istruzioni della Comunicazione annuale dati, pubblicate ieri sul sito internet dell'agenzia delle Entrate. Altre novità riguardano la posizione della stabile organizzazione di un soggetto non residente, che include nella dichiarazione tutti i dati delle operazioni ad essa imputabili effettuate nel corso del 2010.
La Comunicazione va inviata dai titolari di partita Iva che devono presentare la dichiarazione annuale entro il prossimo mese di settembre 2011, eccetto alcuni casi di esonero.
Soggetti esonerati dall'invio:
e coloro che entro il 28 febbraio 2011 presenteranno la dichiarazione annuale Iva in forma autonoma per utilizzare in compensazione il credito Iva 2010;
r coloro che effettuano esclusivamente operazioni esenti;
t le persone fisiche con volume d'affari non superiore a 25mila euro;
u gli agricoltori con volume d'affari non superiore a 7mila euro;
i gli organi e le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni, e altri gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le Asl;
o i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
p i soggetti domiciliati o residenti fuori della Ue che effettuano attività di commercio elettronico.
L'anno 2010 è stato caratterizzato dalla modifica dei criteri sulla territorialità dei servizi. In particolare sono stati soppressi i commi 4-bis, 5 e 6 dell'articolo 40 del Dl 331/1993 e i servizi intracomunitari in essi previsti (lavorazioni, trasporti e prestazioni accessorie ai trasporti intracomunitari) sono rientrati nelle regole di cui agli articoli 7-ter e seguenti del Dpr 633/72. Così le prestazioni di tali servizi resi a soggetti passivi d'imposta comunitari, che prima erano non imponibili e aumentavano il volume d'affari del prestatore, da quest'anno sono fuori campo Iva; anche se fatturati, non incidendo sul volume d'affari del contribuente non vanno più indicati nella comunicazione dati al rigo CD1, campo 1. Lo stesso vale per le prestazioni ricevute che, fino all'anno scorso, andavano comprese ad rigo CD2, campo 2 e che da quest'anno non sono più incluse .