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Questo articolo è stato pubblicato il 30 ottobre 2010 alle ore 06:41.
Nessun concorso tra falsa fatturazione e truffa aggravata. Le sezioni unite penali della Cassazione hanno spiegato che i reati previsti dagli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 74/2000 hanno un rapporto di specialità con la truffa aggravata ai danni dello Stato. Per le motivazioni bisognerà attendere, ma intanto è stata resa nota l'informazione provvisoria, resa dopo l'udienza di giovedì, con cui viene risolto un contrasto tra i giudici della stessa Cassazione che si trascinava da tempo.
Occorre ricordare che la dichiarazione fraudolenta punisce con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'Iva, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali elementi passivi fittizi. Simmetricamente, la fattispecie di emissione di fatture per operazioni inesistenti concerne la condotta di colui che emette questi documenti.
Il reato di truffa aggravata, invece, riguarda chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico. La sanzione è la reclusione da uno a cinque anni.
Appare evidente la possibile sovrapposizione tra le due condotte illecite, in quanto l'utilizzo di false fatture (e quindi la precedente illecita emissione da parte di terzi soggetti) se da un lato certamente consente di incrementare gli elementi negativi di reddito rilevanti anche ai fini Iva e quindi di abbattere il carico fiscale ed evadere conseguentemente le imposte dovute, dall'altro rappresenta sicuramente un artifizio per indurre il fisco in errore e per conseguire un ingiusto profitto rappresentato, nel caso di specie, dall'evasione Iva e/o delle imposte sui redditi.
In concreto l'ipotesi di concorso è stata spesso ipotizzata da varie Procure della Repubblica e avallata sia da alcuni Tribunali sia da alcune sentenze della Corte di cassazione (Cassazione 9 aprile 2008 n. 14707 e 16 febbraio 2007 n. 6825).
In genere, si è trattato di casi di frodi fiscali abbastanza significative, perpetrate attraverso proprio l'emissione e/o l'utilizzazione in dichiarazione dei documenti soggettivamente e/o oggettivamente falsi. In presenza di questi meccanismi particolarmente insidiosi e fraudolenti si è ritenuto, infatti, che i soggetti coinvolti in realtà truffassero anche l'erario per conseguire l'evasione Iva e dei redditi.