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Norme e Tributi Diritto

Obbligo di privacy per la telecamera

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Questo articolo è stato pubblicato il 01 novembre 2010 alle ore 06:39.


La videosorveglianza sta diventando ormai il mezzo più diffuso in condominio per tutelare la sicurezza, al punto che il Garante della privacy ha ritenuto necessario emettere in data 8 aprile 2010 un nuovo provvedimento (sostitutivo di quello del 2004) per individuare e regolamentare il giusto equilibrio tra sicurezza e privacy.
I sistemi di video sorveglianza non devono pregiudicare la riservatezza, l'intimità e il riserbo dei condomini e di chi frequenta gli spazi comuni condominiali: l'installazione deve avvenire, oltre che nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche nella piena osservanza delle norme vigenti dell'ordinamento civile e penale.
Il Garante conferma che la privacy si basa su tre principi generali: liceità, necessità e proporzionalità. Proprio per evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (articolo 615-bis codice penale) è opportuno, in primo luogo, che l'angolo visuale delle riprese sia limitato agli spazi di propria esclusiva competenza, quale può essere quella immediatamente antistante l'ingresso dell'edificio condominiale o della singola unità immobiliare. È da escludersi invece, a pena di illiceità del trattamento dei dati, ogni forma di ripresa anche senza registrazione di immagini relative ad aree comuni (come cortili, pianerottoli, scale, autorimesse comuni).
L'immagine della persona trova ampia tutela nel nostro ordinamento. Ecco allora che anche l'attività di videosorveglianza deve rispettare il cosiddetto principio della proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e di dislocazione delle telecamere. E così, il ricorso alla videosorveglianza appare sproporzionato quando nel condominio già vi sia la presenza di personale addetto esclusivamente alla protezione. È illegittima se installata in luoghi non soggetti a concreti pericoli o per i quali non sussistono effettive esigenze di controllo: è il caso del condominio dove non risultano essersi mai verificati né furti nei singoli appartamenti e né particolari intrusioni di terzi estranei nelle parti comuni, ove quindi l'installazione di simili impianti rappresenterebbero un inutile deterrente destinato solo a influenzare negativamente il comportamento e i movimenti delle persone.

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È addirittura vietata, e può quindi formare oggetto di legittima contestazione anche da parte di terzi estranei al condominio, l'installazione con scopo deterrente di telecamere finte o non funzionanti in quanto la sola loro presenza può condizionare il movimento e il comportamento delle persone.
Altre due condizioni si pongono all'ammissibilità nell'ambito del condominio della tutela della sicurezza delle persone e dei beni comuni a mezzo di sistemi di video sorveglianza: che le immagini siano unicamente visionabili in tempo reale o conservate solo per poche ore (al massimo per le 24 successive alla rilevazione); che i soggetti interessati dalle riprese siano sufficientemente informati che stanno per accedere o si trovano in un'area videosorvegliata. Tale informativa, di formato e in posizione chiaramente visibile, può essere fornita anche a mezzo di formule sintetiche, purché chiare e senza ambiguità, oppure con simboli di esplicita e immediata comprensione.
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