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Questo articolo è stato pubblicato il 02 novembre 2010 alle ore 18:51.
Anche se la detrazione del 55% non sarà prorogata, la continuazione dei lavori nel 2011 non impedirà ai contribuenti di applicare il bonus fiscale alle spese sostenute entro il 31 dicembre di quest'anno. Il chiarimento è stato pubblicato ieri dall'Enea sul proprio sito e conferma l'interpretazione prevalente, dopo che negli ultimi giorni tra gli installatori e le imprese era sorto qualche dubbio, anche alla luce di un diverso orientamento - ora da ritenersi superato - dello stesso Enea (si veda Il Sole 24 Ore del 9 ottobre).
Nella Faq numero 65, i funzionari dell'Enea ricordano che «è opportuno che i lavori di efficientamento energetico dell'immobile siano conclusi entro il 31 dicembre 2010», ma aggiungono: «Per venire incontro alle esigenze degli utenti che non riuscissero a concludere i lavori entro il 2010, in accordo con l'agenzia delle Entrate, si ritiene che detti lavori possano anche continuare nel 2011, fermo restando che eventuali spese sostenute in quest'anno (cioè nel 2011, ndr) non possono essere ritenute detraibili».
È importante anche il chiarimento sull'invio della documentazione all'Enea, che va effettuato entro 90 giorni dalla fine dei lavori (intesa come la data di collaudo o, in mancanza, di accettazione del lavoro da parte del committente). Negli ultimi anni, infatti, il portale web per l'inoltro delle pratiche è sempre stato disattivato alla fine di marzo, con una prassi che – in caso di mancata proroga del 55% – potrebbe mettere in difficoltà i contribuenti che finiranno i lavori, ad esempio, nel mese di aprile o maggio del 2011. Da qui la precisazione: «La richiesta dovrà essere trasmessa ad Enea sempre entro 90 giorni dal termine dei lavori attraverso il sito telematico ovvero, qualora questo dovesse essere disattivato nel corso dell'anno, secondo modalità che saranno in seguito specificate su questo sito». Due le soluzioni ipotizzabili al momento: prolungare il funzionamento del sito o consentire la spedizione per posta dei documenti.
Il tutto con un piccolo paradosso: alcuni contribuenti, di fatto, potrebbero trovarsi a presentare Unico PF 2011 o il modello 730 senza aver ancora inviato all'Enea la documentazione tecnica che certifica il conseguimento dei requisiti energetici richiesti dalla normativa. Il che potrebbe far sorgere qualche dubbio a commercialisti e centri di assistenza fiscale chiamati a individuare il perimetro delle spese effettivamente detraibili, soprattutto per i casi – e sono moltissimi – in cui il 55% si intreccia con il 36 per cento. Ad esempio, hanno chiarito le Entrate, quando la caldaia viene sostituita con un impianto radiante a pavimento, il 55% non si applica alle spese per la demolizione e il rifacimento della pavimentazione, né a quelle per la rimozione dei materiali, che invece beneficiano del 36 per cento.